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Legge

L.R. FVG 25/2006

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Normativa regionaleL.R. FVG 25/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la rete bibliotecaria regionale, i sistemi bibliotecari, le biblioteche pubbliche di ente locale e quelle d’interesse regionale, oltre a interventi su archivi e beni librari antichi. Prevede piani annuali e triennali, finanziamenti, contributi per edifici e personale, con una fase transitoria di 2 anni per biblioteche non ancora associate ai sistemi.

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale e valorizzazione di biblioteche e archivi

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale e valorizzazione di biblioteche e archivi

La legge disciplina per il Friuli Venezia Giulia l’organizzazione della rete bibliotecaria regionale, il sostegno alle biblioteche pubbliche e d’interesse regionale e gli interventi di valorizzazione del patrimonio archivistico. Il provvedimento definisce funzioni regionali, standard di servizio, forme di cooperazione tra biblioteche e regole per finanziamenti e contributi.

Finalità e ambito di intervento

La Regione persegue l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini un servizio bibliotecario adeguato, valorizzando i patrimoni delle biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico e promuovendo una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale. La Regione esercita inoltre funzioni di tutela sui beni e sulle raccolte librarie antiche, rare e di pregio e valorizza il patrimonio archivistico in cooperazione con lo Stato.

Rete bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari

La rete bibliotecaria regionale ha la funzione di integrare i sistemi informativi e di rendere omogenei criteri di valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale. Essa si realizza attraverso la cooperazione tra sistemi bibliotecari e biblioteche d’interesse regionale.

Il sistema bibliotecario rappresenta il livello primario di cooperazione e nasce tramite convenzioni tra la biblioteca centro sistema e:

  • biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo la normativa regionale di riferimento;
  • biblioteche d’interesse regionale.

Possono aderire, previa convenzione, anche:

  • biblioteche gestite da scuole, università e altri enti pubblici;
  • biblioteche private, di associazioni professionali o di istituti culturali, educativi e di ricerca, purché aperte al pubblico;
  • mediateche e videoteche aperte al pubblico.

Una biblioteca di ente locale non può far parte di più sistemi bibliotecari.

Coordinamento, cooperazione e Conferenza dei sistemi bibliotecari

I sistemi bibliotecari coordinano i servizi mediante ottimizzazione delle risorse, acquisti comuni o coordinati, condivisione di strumenti e personale, armonizzazione delle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio. Le biblioteche aderenti cooperano per implementare il catalogo collettivo e sviluppare politiche culturali comuni, trasmettendo i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale.

L’ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche aderenti i finanziamenti regionali ricevuti. I sistemi possono inoltre prevedere un servizio bibliobus o altre forme di estensione territoriale del servizio.

La Conferenza dei sistemi bibliotecari, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo. In particolare:

  • indica annualmente gli indirizzi per il piano annuale e triennale;
  • formula pareri e proposte su determinazioni regionali relative all’assetto del sistema;
  • verifica lo stato di attuazione della legge.

La Conferenza è presieduta dall’Assessore competente o da un suo delegato, dura tre anni, è convocata almeno due volte l’anno e anche su richiesta di un terzo dei componenti.

Biblioteca pubblica di ente locale: ruolo, compiti e servizi

La biblioteca pubblica di ente locale è qualificata come elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della comunità locale. Deve favorire la conoscenza dell’identità territoriale in una prospettiva multiculturale e orientare i servizi verso alcune finalità essenziali:

  • diffusione del libro e della lettura, con attenzione alle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca;
  • autoformazione e aggiornamento formativo, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni culturali;
  • sviluppo di una cultura democratica e di pace, con accesso eguale alle conoscenze;
  • rafforzamento dell’identità culturale locale in chiave plurale e multiculturale;
  • inclusione sociale e uso delle nuove tecnologie;
  • integrazione di categorie svantaggiate e persone con disabilità.

Sul piano operativo la biblioteca deve conservare e valorizzare i beni librari e documentari in spazi adeguati e svolgere, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto e messa a disposizione di materiali su qualsiasi supporto;
  • creazione di sezioni specifiche per migliorare fruizione e ampliamento dell’utenza;
  • valorizzazione del patrimonio locale, nazionale e di tradizione orale;
  • promozione della lettura anche all’esterno della sede;
  • promozione della propria visibilità territoriale;
  • gestione e valorizzazione di archivi storici, raccolte di pregio e collezioni, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e istituti scientifici.

Lo sviluppo del patrimonio documentario deve essere pianificato in modo coordinato e trasparente con le altre biblioteche del sistema, sulla base della valutazione professionale del bibliotecario. Per favorire l’integrazione sociale e culturale, la biblioteca promuove anche materiali nelle lingue degli immigrati e materiali sulla cultura e storia dei paesi d’origine.

I servizi devono essere offerti da personale professionalmente qualificato e con adeguate risorse finanziarie. La Regione valuta annualmente la qualità del servizio sulla base di indicatori omogenei. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito; possono essere a pagamento i servizi aggiuntivi come fotocopie e bibliografie su supporti da trattenere. È garantito almeno il prestito interbibliotecario su scala provinciale, oltre all’accesso libero e gratuito a internet, con i soli limiti di legge e dei regolamenti interni.

Gli orari di apertura devono essere congrui, continui e coordinati con quelli delle altre biblioteche del sistema.

Istituzione e gestione delle biblioteche pubbliche di ente locale

L’ente locale, anche in forma associata, istituisce e gestisce la biblioteca pubblica nel rispetto della legge. Gli sono richiesti in particolare:

  • stanziamento annuale di risorse per il servizio bibliotecario;
  • assunzione di personale qualificato;
  • inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
  • adozione della carta dei servizi e del regolamento della biblioteca.

Biblioteche d’interesse regionale e biblioteche centro sistema

La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d’interesse regionale, comprese quelle di conservazione, specializzate o che svolgono servizi di particolare interesse regionale. Il riconoscimento è attribuito dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, secondo criteri fissati da regolamento regionale.

Alle biblioteche d’interesse regionale non aderenti a un sistema bibliotecario possono essere concessi finanziamenti per interventi di incremento del patrimonio, aggiornamento tecnologico, arredi, progetti di promozione della lettura e bibliobus. Tali finanziamenti possono essere usati anche, entro il limite massimo del 50%, per l’assunzione di personale indispensabile al funzionamento, con specifiche regole per il personale specializzato.

Le biblioteche centro sistema sono considerate d’interesse regionale ai fini della legge. La Regione concede all’ente gestore specifici finanziamenti sia per le funzioni di centro sistema sia per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.

Funzioni della Regione in materia bibliotecaria

Per indirizzare e coordinare la rete regionale, la Regione:

  • approva un piano annuale e uno triennale di intervento e sviluppo;
  • assicura la raccolta ed elaborazione dei dati tramite le biblioteche centro sistema;
  • attiva un portale telematico della rete, con cataloghi, dati statistici e principali attività;
  • promuove studi e progetti regionali, nazionali e comunitari, con specifico sostegno a progetti sulla lingua e cultura friulana;
  • svolge attività di consulenza per i soggetti della rete;
  • vigila sul rispetto della normativa sul deposito legale e sull’archivio regionale della produzione editoriale;
  • promuove l’integrazione dei sistemi informativi;
  • sostiene, con specifici finanziamenti alle Province, il prestito interbibliotecario;
  • verifica periodicamente la qualità dei servizi e pubblica i risultati.

Finanziamenti ai sistemi bibliotecari e contributi per le strutture bibliotecarie

La Regione concede stanziamenti alla biblioteca centro sistema, da ripartire tra le biblioteche aderenti, sulla base della qualità dei servizi e di standard obiettivo dinamici che premiano efficienza, efficacia e qualificazione del personale. I finanziamenti servono per:

  • incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
  • aggiornamento di attrezzature tecnologiche e informatiche;
  • adeguamento degli arredi;
  • sostegno a progetti innovativi di promozione della lettura;
  • attivazione del bibliobus.

Per edifici ad uso bibliotecario la Regione può concedere agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche:

  • contributi annui costanti fino a 10 anni, entro il 7% della spesa ammissibile;
  • contributi in conto capitale fino all’80% della spesa ammissibile.

Valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio

La Regione finanzia progetti per catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro di raccolte librarie antiche, rare e di pregio, monitorando anche i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, in particolare periodico. Può inoltre concedere contributi straordinari per la catalogazione, valorizzazione e conservazione dei fondi speciali presenti nelle biblioteche o affidati ad esse.

È prevista anche la possibilità di intervento diretto della Regione mediante incarichi per riordinare e catalogare beni librari soggetti a tutela, con affidamento a personale adeguatamente qualificato e d’intesa con la biblioteca interessata.

Formazione del personale bibliotecario

La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l’aggiornamento professionale dei bibliotecari, in collaborazione con associazioni professionali e istituti regionali di formazione. Finanza inoltre lo sviluppo della biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Archivi: integrazione nelle biblioteche, sostegno e valorizzazione

Le raccolte di archivio storico degli enti locali, se ordinate e inventariate, possono essere aggregate funzionalmente alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò migliori conservazione e fruizione. Tali raccolte mantengono la propria identità di bene culturale, restano soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica e devono essere gestite da personale di norma specializzato, anche condiviso tra più enti. La Regione concede finanziamenti per favorire questa aggregazione.

La Regione sostiene inoltre ordinamento, conservazione e incremento degli archivi storici e può concedere contributi annui a enti locali e soggetti titolari di archivi storici per ordinamento, incremento, valorizzazione e migliore conservazione del patrimonio archivistico.

Per gli archivi degli enti ecclesiastici operanti in Friuli Venezia Giulia, la Regione sostiene attività di ricerca, inventariazione e divulgazione, anche mediante deposito degli atti negli archivi delle Diocesi. A tal fine può utilizzare proprio personale e concedere finanziamenti, previa convenzione con le Diocesi interessate; gli enti locali possono stipulare convenzioni analoghe per l’impiego di personale specializzato presso archivi e biblioteche plebanali e parrocchiali.

La Regione può intervenire direttamente, mediante incarichi, per il riordino e l’inventariazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico. Copia degli inventari deve essere depositata anche presso il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale.

Per edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo di attrezzature e arredi, la Regione può concedere contributi in conto capitale fino al 75% della spesa ammissibile a Province e Comuni e fino al 50% a favore di altri enti e istituzioni.

Obblighi dei titolari di archivi

Ogni intervento su archivi pubblici, ecclesiastici e privati dichiarati di interesse culturale deve svolgersi secondo la normativa statale. La concessione dei contributi regionali è subordinata all’impegno del beneficiario a consentire l’accesso al materiale conservato negli archivi.

Disposizioni finanziarie e assetto normativo previgente

La legge reca un’articolata copertura finanziaria per la Conferenza dei sistemi bibliotecari, per i finanziamenti ai sistemi bibliotecari, per i contributi edilizi e per gli interventi su archivi e biblioteche d’interesse regionale. Vengono inoltre modificati e abrogati numerosi precedenti riferimenti normativi regionali in materia di biblioteche e archivi, con adeguamento del quadro previgente.

Disposizioni transitorie

Entro un anno dall’entrata in vigore, il Presidente della Regione individua con decreto le biblioteche centro sistema, tenendo conto delle proposte degli enti locali. Le abrogazioni e modifiche della legge producono effetto dopo la pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale regionale.

Fino al nuovo riconoscimento regionale restano validi i precedenti riconoscimenti d’interesse regionale. Nel primo piano annuale e triennale la Regione deve fissare traguardi temporali transitori verso gli standard previsti. Per due anni dall’entrata in vigore sono ammessi finanziamenti anche per biblioteche non ancora associate ai sistemi bibliotecari.

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