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Legge

L.R. FVG 26/2006

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Normativa regionaleL.R. FVG 26/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 26/2006 disciplina l’attivazione e il funzionamento dei cimiteri per animali d’affezione, ammissibili solo per specie domestiche non produttive e previa certificazione veterinaria. La gestione può essere pubblica o privata, ma l’istituzione richiede autorizzazione comunale. Le modalità attuative, le sanzioni e l’adeguamento degli impianti già operativi sono demandati a un regolamento regionale da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione in Friuli Venezia Giulia

Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina l’attivazione e il funzionamento dei cimiteri per animali d’affezione nel territorio regionale, con l’obiettivo di tutelare il rapporto affettivo con l’animale deceduto e, al tempo stesso, l’igiene pubblica, l’ambiente e la salute collettiva.

Finalità e ambito di applicazione

La normativa riguarda esclusivamente i cimiteri destinati agli animali d’affezione. La ratio è duplice: consentire una modalità di sepoltura o conservazione compatibile con il legame con il proprietario e assicurare che tali strutture operino in condizioni igienico-sanitarie e ambientali adeguate.

Spoglie e ceneri ammissibili

Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere accolte:

  • le spoglie;
  • le ceneri.

L’accesso è limitato agli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche comunemente considerate animali d’affezione, con esclusione degli animali allevati per fini produttivi o alimentari. L’inumazione è consentita solo se un certificato veterinario attesta l’assenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili secondo la normativa statale e comunitaria vigente.

Soggetti che possono realizzare e gestire i cimiteri

I cimiteri possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici sia da soggetti privati. La legge, quindi, ammette una gestione anche in forma privata, purché nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina regionale e delle autorizzazioni richieste.

Autorizzazione e localizzazione

L’istituzione dei cimiteri è subordinata ad autorizzazione comunale. I Comuni individuano inoltre le zone idonee alla localizzazione delle strutture nell’ambito della pianificazione urbanistica, con evidente rilievo della compatibilità territoriale e urbanistica del sito prescelto.

Regolamento attuativo regionale

La disciplina operativa è demandata a un regolamento regionale, da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento deve definire:

  • le procedure per l’autorizzazione all’istituzione dei cimiteri;
  • le modalità di registrazione degli animali accolti;
  • le sanzioni;
  • le modalità tecniche e operative di attuazione.

Lo stesso regolamento deve anche stabilire modalità e termini per l’adeguamento dei cimiteri già funzionanti alla nuova disciplina.

Regime transitorio

Per gli impianti o i soggetti già operativi al momento dell’entrata in vigore della legge, l’adeguamento non è immediato ma avviene secondo termini e modalità fissati dal regolamento attuativo regionale. La legge, da sola, non individua tali termini, rimettendo ogni dettaglio alla successiva disciplina regolamentare.

Profilo temporale di efficacia

La legge è entrata in vigore il 28 dicembre 2006. Non contiene limiti di durata espressi, ma la sua concreta operatività dipende dall’adozione del regolamento attuativo e, per gli impianti già esistenti, dai termini di adeguamento ivi previsti.

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