L.R. FVG 28/2006
Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 28/2006 introduce nella l.r. 11/2006 un contributo monetario a favore del genitore affidatario quando l’altro genitore non paga il mantenimento del figlio minore. Il beneficio è subordinato all’infruttuoso esperimento di azioni esecutive, alla querela e a limiti reddituali; è gestito dai Servizi sociali dei Comuni. Prevede restituzione in caso di successivo pagamento del debitore e cumulabilità con il reddito di base per la cittadinanza.
Sostegno economico al genitore affidatario per il mantenimento dei minori
Sostegno al mantenimento dei minori
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 28 del 2006 integra la disciplina regionale sulla famiglia e la genitorialità introducendo un intervento economico a tutela del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato. La misura mira a prevenire situazioni di disagio sociale ed economico e a preservare dignità e decoro del minore.
Ambito di applicazione e finalità
L’intervento opera solo nel territorio del Friuli Venezia Giulia e riguarda i casi in cui le somme destinate al mantenimento del minore, stabilite dall’autorità giudiziaria, non siano state corrisposte nei termini e alle condizioni fissate nel provvedimento giudiziale. Il destinatario della tutela è il genitore affidatario del minore.
Natura e presupposti della prestazione
La misura consiste in una prestazione monetaria di importo parametrato a una percentuale della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore. La concessione è subordinata a presupposti stringenti:
- deve risultare infruttuoso il tentativo di recupero nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi mediante procedure esecutive previste dal codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali;
- l’infruttuoso esito deve emergere da verbale dell’ufficiale giudiziario, provvedimento giudiziale o altro atto attestante l’incapienza del patrimonio del debitore;
- deve essere stata presentata querela per l’omesso versamento.
Requisito economico
Per ottenere la prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge regionale 6/2006, relativo al reddito di base per la cittadinanza.
Gestione amministrativa, domanda e controlli
Le funzioni di concessione ed erogazione della prestazione, nonché i controlli, sono attribuite al Servizio sociale dei Comuni. La legge demanda a un regolamento regionale la disciplina di dettaglio di:
- modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- misura, decorrenza e durata del beneficio;
- accertamento e controllo dei requisiti e della loro permanenza;
- riparto dei finanziamenti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.
Restituzione delle somme in caso di successivo pagamento
Se il genitore obbligato adempie successivamente, il beneficiario deve restituire, nei limiti dell’avvenuto adempimento, le somme ricevute, senza interessi, entro 30 giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l’articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000 in materia di recupero delle somme dovute alla pubblica amministrazione.
Rapporti con altri interventi regionali
La prestazione è espressamente cumulabile con gli interventi monetari denominati reddito di base per la cittadinanza previsti dalla legge regionale 6/2006.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l’anno 2006, con copertura mediante storno di pari importo da altra autorizzazione di spesa già iscritta nel bilancio regionale 2006-2008 e nel bilancio 2006. È inoltre istituito, “per memoria”, un capitolo di entrata per il recupero delle somme restituite in caso di successivo adempimento del genitore obbligato.
Rilievo temporale e attualità della norma
La legge entra in vigore il 4 gennaio 2007. Il suo contenuto disciplina un istituto potenzialmente ancora rilevante in ambito assistenziale regionale, ma la concreta operatività dipende dal regolamento attuativo e dalle successive evoluzioni della normativa regionale richiamata.
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