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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20311/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p., il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata. Il ricorrente, assistito dall'avv. Tiziana Porcu, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che permane il suo interesse alla definizione del ricorso anche se scarcerato o posto in detenzione domiciliare (riferimento alla giurisprudenza Reho). Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza. È stata inoltre prodotta successiva ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino (22/01/2025) che, valutando periodi diversi, ha deciso nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio. Ha ritenuto che l'applicazione de plano dell'art. 666 comma 2 c.p.p. sia limitata ai casi di manifesta infondatezza ictu oculi o alla mera riproposizione di una identica richiesta già rigettata; nel caso di specie tale condizione non ricorreva, anche perché il ricorrente si trova in detenzione domiciliare e conserva interesse alla valutazione della liberazione anticipata. Ne consegue che la decisione di merito deve essere adottata dal Collegio con il rito camerale e il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge; costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi

    Consente al Presidente di dichiarare inammissibile de plano una istanza solo quando sia manifestamente infondata ictu oculi o identica a una già rigettata; il suo potere è limitato e non può sostituirsi al Collegio nella valutazione di merito.

  • art. 678 cod. proc. pen., comma 1

    Richiama il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza che prevede l'udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti; il rinvio serve a ricordare che l'art. 666 è derogatorio e quindi va applicato con rigore.

  • Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009 (Reho, Rv. 244011 - 01)

    Affermato il principio secondo cui l'interesse del condannato alla definizione di ricorsi su liberazione anticipata permane anche se scarcerato nelle more del procedimento di cassazione, in ragione della fungibilità del periodo di riduzione della pena.

  • Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018 (Focoso)

    Giurisprudenza che delimita in termini rigorosi le condizioni per l'adozione del decreto presidenziale di inammissibilità ex art. 666 comma 2; la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare giudizi di merito.

  • Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014 (Borachuk) e Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013 (Giuffrida)

    Confermano i limiti all'adozione del decreto di inammissibilità de plano e il requisito di identità dell'istanza per la mera riproposizione.

  • Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006 (Valfrè)

    Precisa che il potere del Presidente è riservato ai casi in cui appaiono insussistenti ictu oculi i presupposti normativi per la concessione del beneficio, riservando al Collegio la valutazione di fondatezza nel merito.

Massime di principio

  • Il potere del Presidente di dichiarare inammissibile de plano una istanza ex art. 666 c.2 c.p.p. è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti normativi ictu oculi o alla mera riproposizione di una identica richiesta già rigettata; non può essere usato per decidere questioni di merito.
  • Se il richiedente è scarcerato o sottoposto a detenzione domiciliare l'interesse alla definizione di un ricorso su liberazione anticipata persiste; pertanto la domanda va esaminata nel merito dal Collegio con rito camerale e contraddittorio.
  • La mera riproposizione di una domanda già respinta è inammissibile solo se identica per oggetto e per elementi giustificativi; cambiamenti di documentazione, di periodi presofferti o nuovi elementi possono incidere sull'ammissibilità.
  • In presenza di dubbi sulla fondatezza o di elementi non valutabili ictu oculi, il provvedimento corretto è il rinvio al Collegio per valutazione in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, non la dichiarazione di inammissibilità de plano.
  • La presentazione di una successiva decisione amministrativa o giudiziaria che valuta diversamente gli stessi o altri periodi può costituire motivo per ritenere erronea l'inammissibilità e per riaprire la valutazione di merito.

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