Sentenza n. 1166/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile in data 1° luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Comune di Palermo alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che lo aveva condannato al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Comune di Palermo era stato condannato al pagamento di euro 5.000,00 a titolo risarcitorio. Il ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia la notifica dello stesso all'amministrazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Comune non si è costituito e non ha provveduto all'integrale pagamento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a. e ordinando al Comune di Palermo di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre fissato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio, che il relativo compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale e che gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite il Processo Amministrativo Telematico.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il suo termine è stato ritenuto inutilmente decorso dopo la notifica del titolo giudiziale, rendendo procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute.
- In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con potere sostitutivo, attivabile su istanza della parte interessata, anche con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'amministrazione individuata.
- L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulla sorte capitale e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati successivamente dal giudice secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
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