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Ordinanza

Ordinanza n. 10829/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e/o l’esecuzione della sentenza n. 22479/2025 del TAR LAZIO – Sede di Roma, Sezione Seconda (RGN 3660/2025);

Giustizia amministrativa202603059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamento asseritamente lesivi dell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22479/2025 sull'assegnazione di 1000 licenze taxi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l'ottemperanza e/o l'esecuzione della sentenza n. 22479/2025 del TAR Lazio, resa in relazione all'assegnazione di 1000 licenze taxi previste da un concorso straordinario bandito da Roma Capitale. Il giudizio riguarda anche la graduatoria concorsuale, da ultimo riformulata da Roma Capitale con delibera del 30 aprile 2026. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, inclusi vincitori e idonei, in quanto l'eventuale accoglimento delle domande potrebbe pregiudicarne le posizioni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, il Collegio ha ritenuto necessario autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del giudizio. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, come riformulata con delibera del 30 aprile 2026, e ha autorizzato la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale. La pubblicazione dovrà contenere le indicazioni relative all'autorità giudiziaria, al numero di ruolo, alle parti, agli atti impugnati, ai controinteressati, nonché il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. Roma Capitale dovrà predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica", rilasciare ai ricorrenti un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L'adempimento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza; la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. Entrambi i termini sono perentori e il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del gravame. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei pubblici proclami

    L'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperimento dei relativi indirizzi giustificano la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    notificazione del gravame per pubblici proclami

    La notificazione per pubblici proclami è autorizzata secondo le modalità indicate nell'ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    a pena di improcedibilità del gravame

    Il mancato rispetto dei termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando l'eventuale accoglimento delle domande possa pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti tali soggetti, inclusi vincitori e idonei.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può imporre all'amministrazione di pubblicare il ricorso, i motivi aggiunti e il provvedimento giudiziale, di predisporre un collegamento informatico facilmente individuabile e di mantenere online la documentazione per la durata indicata dal giudice.
  • I termini fissati dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositare la prova dell'adempimento sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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