Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28206/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Quattrocchi ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) per reati relativi a stupefacenti commessi in periodi diversi (fatti tra il 29/06 e il 14/08/2018 e un episodio del 23/03/2019). Il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta ritenendo insufficienti i presupposti (distanza temporale di 8 mesi, modalità e luoghi differenti) e, su istanza del PM, ha revocato la sospensione condizionale della pena. In cassazione il ricorrente ha censurato principalmente la violazione dell'art. 188 disp. att. c.p.p. sostenendo che l'istanza era inammissibile perché non era stato acquisito il parere del PM e non era stata indicata esplicitamente la determinazione del quantum di pena da sottoporre a vaglio di congruità; ha inoltre dedotto vizio di motivazione sul mancato esame degli elementi a sostegno dell'identità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Brescia. Ha ritenuto che l'istanza di riconoscimento della continuazione fosse inammissibile per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. (assenza del parere del Pubblico Ministero), sicché la domanda doveva essere dichiarata inammissibile. La revoca della sospensione condizionale disposta nel medesimo provvedimento non è stata impugnata e non è stata oggetto di decisione nel presente ricorso.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce una disciplina autonoma per la continuazione in sede esecutiva nei casi di sentenze di applicazione della pena: richiede la concorde determinazione della pena tra condannato e Pubblico Ministero (o, in caso di dissenso, che il giudice dell'esecuzione ritenga ingiustificato il dissenso), il rispetto dei limiti di pena previsti dall'art. 444 c.p.p. e la valutazione di congruità da parte del giudice; la violazione del procedimento rende inammissibile l'istanza.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio per applicazione della pena (patteggiamento) e fissa limiti alla pena concordabile; i limiti rilevano anche per l'applicazione della continuazione ai provvedimenti di applicazione della pena.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sulle fattispecie relative a stupefacenti (nel caso concreto: trasporto e cessione di eroina), che identificano i reati oggetto delle due sentenze contestate.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Disciplina la continuazione e il concorso di reati: richiede che i reati siano riconducibili a un disegno criminoso unitario per consentire il trattamento come continuazione, ma in sede esecutiva detta riconducibilità incontra i limiti procedurali di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Impedisce al giudice dell'esecuzione di determinare d'ufficio la pena per il reato continuato in deroga alla procedura concordata; il giudice non può sostituirsi alle parti nel determinare la pena pattizia.

  • art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'annullamento senza rinvio da parte della Corte per i provvedimenti non consentiti dalla legge; applicata quando la decisione è fondata su una domanda che la legge rende inammissibile.

Massime di principio

  • La domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è sottoposta alla disciplina speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: senza il rispetto di tale procedura l'istanza è inammissibile.
  • Prima di proporre l'istanza occorre concordare con il Pubblico Ministero la determinazione della pena o, in mancanza di accordo, essere pronti a sostenere in giudizio perché il dissenso del PM sarebbe ingiustificato; l'assenza del parere del PM determina l'inammissibilità dell'istanza.
  • Il giudice dell'esecuzione non può determinare d'ufficio la pena per la continuazione né sostituirsi alle parti nella pattuizione, e può solo recepire l'accordo o, motivatamente, ritenere ingiustificato il dissenso del PM.
  • Difetti procedurali rilevanti (es. mancata acquisizione del parere del PM, mancata indicazione del quantum richiesto) costituiscono vizio preliminare che rende la domanda inammissibile e comportano l'annullamento del provvedimento senza rinvio.
  • Se nell'ordinanza sono contenute più decisioni e solo alcune sono impugnate, la Corte di legittimità decide nei limiti dell'impugnazione; decisioni non contestate (es. revoca della sospensione) restano efficaci fino a eventuale autonoma impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.