Ordinanza n. 348/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento a) quanto al ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 58 del 24 luglio 2023, con la quale il Comune intimato ha disposto al ricorrente la rimessione in pristino di una nuova stradella in terra battuta di circa mt. 70; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o esecutivo, incluso l'accertamento tecnico n. 25950 del 10 luglio 2023, richiamato nella succitata ordinanza; b) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota n. 6173 del 13 febbraio 2024, di notifica dell’inottemperanza della suddetta ordinanza di rimessione in pristino; - del verbale n. 5936 del 9 febbraio 2024, menzionato nell’impugnata nota; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale e/o esecutivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino di una stradella in terra battuta e successivi atti di accertamento dell'inottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che gli aveva imposto la rimessione in pristino di una nuova stradella in terra battuta di circa 70 metri, nonché l'accertamento tecnico richiamato nell'ordinanza. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota di notifica dell'inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino e il verbale presupposto. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidandola al responsabile pro tempore del settore ambiente e territorio del Comune di Milazzo, con facoltà di delega. Il verificatore delegato ha chiesto un'ulteriore proroga del termine per completare l'incarico, rappresentando la particolare laboriosità delle operazioni di rilievo e restituzione grafica dei luoghi e la necessità di rispettare il termine assegnato alle parti per eventuali osservazioni sulla bozza di relazione già trasmessa.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore e ha prorogato sino al 10 marzo 2026 il termine per la conclusione della verificazione. In conseguenza della proroga ha traslato tutti i termini fissati nella precedente ordinanza istruttoria, differendo l'udienza pubblica per la prosecuzione della causa al 18 giugno 2026. L'ordinanza non decide il merito delle censure contro gli atti comunali, limitandosi a regolare l'espletamento dell'incombente istruttorio e il calendario processuale.
Massime di principio
- La proroga del termine per una verificazione può essere concessa quando la complessità delle operazioni tecniche e la necessità di garantire alle parti un congruo spazio per formulare osservazioni rendano giustificato il differimento dell'adempimento istruttorio.
- Il differimento del termine assegnato al verificatore comporta, ove necessario, la traslazione dei termini processuali collegati e dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, senza anticipare alcuna valutazione sul merito della controversia.
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