Sentenza n. 2674/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero intimato per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A015, reso noto il 20 aprile 2022; - del regolamento di concorso, approvato con D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 ha disciplinato le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, ha disposto che non si sarebbe dato luogo alla previa pubblicazione dei quesiti; nonché all'art. 6, comma 2, secondo cui la prova sarebbe stata superata dai candidati che avrebbero conseguito il punteggio complessivo di almeno 70 punti; - del quadro di riferimento inerente alla classe di concorso A015; - dei provvedimenti approvati con D.M. n. 326/2021, con D.D. n. 349/2020, nella parte in cui hanno disciplinato l’espletamento della prova scritta; - dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d’esame e dei criteri di elaborazione e correzione delle risposte; - delle graduatorie emanate all’esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, con particolare riferimento al D.D. n. 23/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso A015, conseguente al mancato superamento della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale, il regolamento concorsuale e gli ulteriori atti relativi alla disciplina, formulazione e correzione della prova scritta. Ha dedotto la violazione dell'art. 400, comma 11, del d.lgs. 297/1994 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., sostenendo che sarebbe stato sufficiente il punteggio di 60/100 anziché quello previsto di 70/100, nonché il difetto assoluto di istruttoria e motivazione e l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha inoltre contestato l'erroneità della formulazione di singoli quesiti e dell'individuazione delle relative risposte, oltre a irregolarità procedurali e disparità di trattamento nello svolgimento della prova. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto chiarimenti istruttori sui quiz contestati; l'istanza cautelare è stata respinta. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dalla ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, nel processo amministrativo, in presenza di una dichiarazione non più di interesse alla decisione e in assenza di repliche o richieste contrarie, opera il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e il giudice non può esaminare d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.
Norme richiamate
art. 400, comma 11, d.lgs. 297/1994
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della contestazione della soglia di punteggio richiesta per il superamento della prova scritta; il TAR non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente in relazione alla soglia di superamento della prova e alla disciplina concorsuale; il TAR non ha esaminato le relative censure nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo opera in senso ampio: la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e può determinare l'arresto del giudizio mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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