Sentenza n. 423/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 519/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 4532/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 21.02.2025, NOTIFICATA IL 05.03.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE AL PAGAMENTO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE A 5 MENSILITÀ DELLA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL TFR IN GODIMENTO ALLA DATA DI DEPOSITO DEL RICORSO, PARI AD EURO 9.129,70, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 9.129,70, oltre accessori, per il danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 519/2025, notificata al Ministero e divenuta definitiva. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma corrispondente a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a euro 9.129,70, oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza contestare l’inadempimento. Il TAR ha verificato la conformità della sentenza azionata all’originale, la notificazione tramite PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando i presupposti processuali e sostanziali dell’azione: esistenza di un giudicato civile esecutivo, regolare notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e persistente inerzia dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale protratta inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico già percepito quale dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Considerata la natura seriale dell’inottemperanza relativa alle condanne riguardanti la retribuzione professionale docenti, il TAR ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata deve essere attestata conforme all’originale per poter essere notificata e utilizzata ai fini dell’esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l’art. 475 c.p.c., secondo il richiamo operato dal giudice in relazione all’attestazione di conformità della sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell’avvio di azioni esecutive nei confronti dell’Amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia definitivo, regolarmente attestato e notificato all’amministrazione soccombente, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e persista l’inadempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, compresi gli accessori di legge, entro un termine assegnato nella sentenza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere ritenuto compreso nel trattamento economico già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
- La reiterata mancata esecuzione da parte di un’amministrazione di giudicati relativi a una controversia seriale può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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