Sentenza del 18/12/2015 n. 10329 - Comm. Trib. Prov. Milano
I - RISCOSSIONE - Mancata sottoscrizione della cartella - Nullità - Non sussiste. II - RISCOSSIONE - Mancata indicazione del saggio di interesse - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. La mancata sottoscrizione non determina la nullità della cartella, poiché le modalità previste dalla normativa applicabile non richiedono tale requisito. Anche la mancata indicazione del saggio di interesse non comporta la nullità del ruolo o della cartella, in quanto i criteri per la determinazione degli interessi sono stabiliti da provvedimenti predeterminati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento sotto due profili: la mancata sottoscrizione della cartella e l'omessa indicazione del tasso di interesse applicato nel calcolo degli interessi. Sosteneva che tali carenze dovessero comportare la nullità del ruolo e della cartella.
Norme richiamate
Art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973
Le modalità di formazione e notificazione della cartella non prevedono, quale requisito essenziale a pena di nullità, la sottoscrizione della cartella.
Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 giugno 1999
Disciplina le modalità della cartella di pagamento senza richiedere necessariamente la sottoscrizione dell'atto.
Provvedimento integrativo dell'11 settembre 2000
Integra la disciplina delle modalità di formazione della cartella, senza introdurre l'obbligo della sottoscrizione quale requisito di validità.
Orientamento conforme: CTR Lombardia n. 137/2010
La mancata indicazione del tasso di interesse applicato non determina la nullità della cartella quando il calcolo degli interessi è effettuato sulla base di criteri stabiliti da provvedimenti normativi o amministrativi predeterminati.
Massime di principio
- La nullità di una cartella di pagamento può essere riconosciuta solo in presenza della violazione di un requisito essenziale espressamente previsto dalla legge; non ogni irregolarità formale produce automaticamente nullità.
- La mancata sottoscrizione della cartella, se la normativa di riferimento non la prescrive espressamente, non è sufficiente a invalidare l'atto.
- L'omessa indicazione del tasso di interesse non comporta necessariamente la nullità se il contribuente può ricavare il criterio di calcolo da parametri normativi o provvedimenti predeterminati.
- Per contestare efficacemente gli interessi occorre dimostrare un errore concreto nel calcolo, l'applicazione di un tasso non previsto o l'impossibilità sostanziale di verificare la pretesa, non la sola assenza formale del tasso nella cartella.
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