Regolamento (UE) 2023/648
Regolamento (UE) 2023/648 della Commissione del 20 marzo 2023 che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un’indicazione sulla salute, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa alla capacità di una specifica combinazione di estratti vegetali, monacolina K e altri componenti di ridurre il colesterolo LDL nel sangue. L’autorizzazione è accompagnata da una protezione quinquennale dei dati scientifici su cui si è basato il parere EFSA, riservando l’uso dell’indicazione a Laboratoire Lescuyer per cinque anni dall’entrata in vigore. Decorso tale termine, l’indicazione potrà essere utilizzata da qualsiasi operatore, nel rispetto delle condizioni fissate.
Autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa alla riduzione del colesterolo LDL nel sangue per una specifica combinazione di ingredienti, con tutela temporanea dei dati scientifici del richiedente.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendano utilizzare, sui prodotti alimentari, l’indicazione sulla salute autorizzata dall’allegato del regolamento. L’autorizzazione riguarda in particolare Laboratoire Lescuyer per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con esclusione dell’uso da parte di terzi dei dati scientifici protetti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, salvo consenso del titolare o successiva autorizzazione autonoma basata su dati ottenuti lecitamente. L’indicazione è utilizzabile solo alle condizioni d’uso fissate nell’allegato e, per la specifica formulazione, solo per integratori alimentari con i quantitativi indicati; il regolamento non autorizza la commercializzazione delle sostanze, né decide sulla loro ammissibilità nei prodotti alimentari o sulla classificazione del prodotto come alimento.
Autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa alla riduzione del colesterolo LDL
Il regolamento dà attuazione al sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 per le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La Commissione, preso atto del parere favorevole dell’EFSA e delle osservazioni del richiedente, autorizza un’indicazione riferita alla riduzione delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue tramite una specifica combinazione di ingredienti presenti nel prodotto del richiedente.
Contesto e base scientifica
La domanda è stata presentata da Laboratoire Lescuyer ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 e riguardava un’indicazione sulla riduzione del colesterolo LDL nel sangue, connessa a un prodotto contenente estratto secco di foglie di carciofo standardizzato in acidi caffeilchinici, monacolina K nel riso rosso fermentato, policosanoli estratti dalla canna da zucchero, oligomeri procianidolici dalla corteccia di pino marittimo francese, estratto secco di aglio standardizzato in allicina, d-α-tocoferil idrogeno succinato, riboflavina ed esanicotinato di inositolo. L’EFSA ha concluso che, sulla base dei dati presentati, esiste un nesso di causa-effetto tra il consumo di tale combinazione e la riduzione delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue.
Ambito di autorizzazione e condizioni d’uso
L’indicazione autorizzata è quella riportata nell’allegato e può essere utilizzata solo nel rispetto delle condizioni ivi fissate. In particolare, la versione autorizzata può essere impiegata solo per integratori alimentari che contengano:
- 600 mg di estratto secco di foglie di carciofo con 30-36 mg di acidi caffeilchinici;
- 500 mg di riso rosso fermentato con 2 mg di monacolina K;
- 10 mg di policosanoli estratti dalla canna da zucchero;
- 20 mg di estratto di corteccia di pino marittimo francese con 18 mg di oligomeri procianidolici;
- 30 mg di estratto secco di aglio con 0,25 mg di allicina;
- 30 mg di α-tocoferolo equivalenti;
- 5 mg di riboflavina;
- 9 mg di esanicotinato di inositolo.
L’assunzione deve avvenire in tre dosi giornaliere ai pasti principali.
Tutela dei dati scientifici e uso esclusivo
Poiché la valutazione dell’EFSA si è basata anche su tre studi di intervento rivendicati come protetti da proprietà industriale, la Commissione ha verificato il rispetto dei requisiti dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Ha quindi riconosciuto una tutela temporanea dei dati scientifici: per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, tali dati non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo senza il consenso di Laboratoire Lescuyer.
La stessa protezione si riflette nell’autorizzazione dell’indicazione, che è riservata al solo richiedente per il medesimo periodo di cinque anni. Resta però possibile per altri operatori presentare in futuro una domanda per la stessa indicazione, purché fondata su informazioni ottenute legalmente e non sui dati protetti.
Rapporti con la disciplina generale e con altri atti UE
La Commissione richiama che le indicazioni sulla salute devono essere veritiere, chiare, affidabili e utili per il consumatore, e che la formulazione concreta va valutata anche in funzione del significato percepito dal pubblico. Per questo, indicazioni equivalenti nel significato a quella autorizzata sono soggette alle medesime condizioni d’uso.
Il regolamento precisa inoltre che l’autorizzazione dell’indicazione non equivale ad autorizzazione alla commercializzazione delle sostanze interessate, né a una decisione sulla loro possibilità d’impiego nei prodotti alimentari o sulla classificazione del prodotto come alimento. In particolare, per le monacoline da riso rosso fermentato si applica il regolamento (UE) 2022/860, che le ha inserite tra le sostanze soggette a restrizioni e ha previsto specifiche prescrizioni di etichettatura.
Effetti finali, registro UE ed entrata in vigore
L’indicazione autorizzata deve essere inserita nel registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute previsto dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’indicazione sulla salute
L’indicazione riportata nell’allegato è inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e può essere utilizzata sui prodotti alimentari alle condizioni stabilite nell’allegato.
Beneficiario esclusivo e durata della protezione
Solo Laboratoire Lescuyer è autorizzato a usare l’indicazione per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Trascorso tale periodo, l’indicazione può essere utilizzata da qualsiasi operatore del settore alimentare, sempre nel rispetto delle condizioni applicabili.
Protezione dei dati scientifici
I dati scientifici degli studi su cui l’EFSA ha fondato la valutazione dell’indicazione, e che soddisfano i requisiti dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, salvo previo consenso di Laboratoire Lescuyer.
Condizioni specifiche di utilizzo dell’indicazione
L’indicazione riguarda una combinazione di estratto secco di foglie di carciofo standardizzato in acidi caffeilchinici, monacolina K nel riso rosso fermentato, policosanoli estratti dalla canna da zucchero, oligomeri procianidolici dalla corteccia di pino marittimo francese, estratto secco di aglio standardizzato in allicina, d-α-tocoferil idrogeno succinato, riboflavina ed esanicotinato di inositolo. Essa può essere utilizzata solo per integratori alimentari con specifici apporti giornalieri e in tre dosi da assumere ai pasti principali.
Rapporti con altre domande e formulazioni equivalenti
La limitazione dell’uso dell’indicazione e dei dati al solo richiedente non impedisce ad altri operatori di presentare in futuro una domanda per la stessa indicazione, purché basata su informazioni ottenute legalmente. Se una formulazione diversa ha per i consumatori lo stesso significato della indicazione autorizzata, essa è soggetta alle stesse condizioni d’uso.
Aggiornamento del registro UE delle indicazioni
In conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute deve essere aggiornato per includere l’indicazione autorizzata.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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