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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/651

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/651 della Commissione del 20 marzo 2023 relativo all’autorizzazione della riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 e di un preparato di riboflavina prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, due forme di riboflavina prodotte da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivi per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione fonda l’autorizzazione sui pareri EFSA, che escludono effetti negativi su animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso previste e richiamano l’assenza di cellule vitali e DNA ricombinante nei prodotti oggetto della domanda. L’atto fissa condizioni d’uso, metodi di analisi e misure di protezione per gli operatori, ed è applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione della riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 e di un preparato di riboflavina prodotta dallo stesso ceppo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso nell’Unione europea di due additivi per mangimi: (i) riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 in forma solida con purezza minima del 98%; (ii) preparato di riboflavina prodotta dallo stesso ceppo, con tenore minimo di riboflavina dell’80% e acqua massima del 3%. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e consente l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni dell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, con fine del periodo di autorizzazione fissato al 11.4.2033. Sono previste prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori; non sono indicate esclusioni di specie, ma restano ferme le condizioni tecniche e di impiego dell’allegato.

Autorizzazione della riboflavina (vitamina B2) prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/651 autorizza due prodotti a base di riboflavina ottenuta per fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445, destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, che disciplina i motivi e le procedure per l’autorizzazione. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 di tale regolamento e adotta l’atto sulla base dei pareri EFSA e del parere del comitato permanente competente.

Contesto scientifico e motivazione dell’autorizzazione

La domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguardava la riboflavina 98% e un preparato di riboflavina 80%, entrambi prodotti dallo stesso ceppo Bacillus subtilis KCCM 10445. Nei pareri del 5 maggio 2021 e del 27 settembre 2022, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, i prodotti non hanno effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente.

L’Autorità ha inoltre ritenuto che:

  • il preparato di riboflavina non sia pericoloso per inalazione;
  • per la riboflavina non vi siano dati sufficienti per concludere sul rischio da inalazione;
  • entrambi i prodotti non siano irritanti per pelle e occhi;
  • manchino dati sul potenziale di sensibilizzazione cutanea per entrambi i prodotti.

Rapporto con il precedente diniego e profili di sicurezza

Il regolamento richiama il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254, con cui era stata rifiutata l’autorizzazione della riboflavina all’80% prodotta dallo stesso ceppo e ordinato il ritiro delle scorte dal mercato, a causa della presenza di cellule vitali e DNA ricombinante del ceppo produttore geneticamente modificato e del conseguente rischio per specie bersaglio, consumatori, utilizzatori e ambiente.

Nel caso attuale, la Commissione evidenzia che l’EFSA non ha riscontrato cellule vitali né DNA ricombinante nei prodotti oggetto della nuova domanda. Viene inoltre sottolineato che la purezza della riboflavina è migliorata rispetto alla precedente domanda respinta, passando all’attuale purezza minima del 98% per la sostanza e al 80% per il preparato autorizzato.

Ambito di applicazione e condizioni di utilizzo

L’articolo 1 autorizza i prodotti indicati nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale appartenenti alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.

L’autorizzazione riguarda:

  • tutte le specie animali;
  • l’uso nei mangimi e anche nell’acqua di abbeveraggio;
  • i prodotti identificati con i numeri 3a825 iii e 3a825 IV.

L’allegato non indica limiti di età massima né tenori minimo/massimo specifici di inclusione nel mangime completo, ma rinvia alle istruzioni d’uso e alle misure di sicurezza per gli utilizzatori.

Specifiche tecniche dei prodotti autorizzati

Per la voce 3a825 iii, denominata "Riboflavina" o "Vitamina B2", l’allegato stabilisce:

  • composizione dell’additivo: riboflavina con tenore massimo di acqua dell’1,5%;
  • forma: solida;
  • formula chimica: C17H20N4O6;
  • numero CAS: 83-88-5;
  • purezza minima: 98%;
  • produzione mediante fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445.

Per la voce 3a825 IV, anch’essa denominata "Riboflavina" o "Vitamina B2", l’allegato stabilisce:

  • preparato con tenore minimo di riboflavina dell’80% e tenore massimo di acqua del 3%;
  • forma: solida;
  • medesima formula chimica e numero CAS;
  • produzione mediante fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445.

Metodi di analisi

L’allegato individua i metodi per la determinazione della riboflavina:

  • nell’additivo per mangimi: Farmacopea europea (Ph. Eur.) 01/2008:0292 per il codice 3a825 iii e Ph. Eur. monografia 0292 per il codice 3a825 IV;
  • nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV), VDLUFA Bd. III, 13.9.1;
  • nei mangimi composti e nell’acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD), EN 14152.

Prescrizioni per etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico;
  • la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’impiego dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale:

  • per il codice 3a825 iii: protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • per il codice 3a825 IV: protezione della pelle.

Durata dell’autorizzazione e applicazione nel tempo

L’allegato fissa per entrambe le autorizzazioni la data di fine del periodo di autorizzazione al 11 aprile 2033.

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza la sostanza e il preparato indicati nell’allegato, classificati nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.

Presupposti scientifici e valutazione EFSA

Nei considerando la Commissione richiama i pareri EFSA del 5 maggio 2021 e del 27 settembre 2022, secondo cui la riboflavina (98%) e il preparato di riboflavina (80%) prodotti da Bacillus subtilis KCCM 10445 non incidono negativamente su salute animale, salute dei consumatori o ambiente. L’EFSA segnala inoltre che il preparato non è pericoloso per inalazione, mentre per la riboflavina non vi sono dati sufficienti sul rischio da inalazione; per entrambi non sono stati riscontrati effetti irritanti per pelle e occhi, ma mancano dati sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

Rapporto con il precedente diniego del 2018

Il regolamento richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254, con cui era stata rifiutata l’autorizzazione della riboflavina all’80% prodotta dallo stesso ceppo e ne era stato imposto il ritiro dal mercato per la presenza di cellule vitali e DNA ricombinante del ceppo produttore geneticamente modificato. La Commissione evidenzia che, nel caso attuale, l’EFSA non ha individuato cellule vitali né DNA ricombinante nei prodotti autorizzati e che la purezza è stata migliorata al 98% per la riboflavina e all’80% per il preparato.

Condizioni d’uso e prescrizioni per gli utilizzatori

L’allegato consente l’uso dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni d’uso devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie per il prodotto 3a825 iii e mezzi di protezione della pelle per il prodotto 3a825 IV.

Specifiche tecniche e metodi di analisi

Per il codice 3a825 iii (riboflavina 98%) l’allegato indica formula chimica C17H20N4O6, numero CAS 83-88-5, purezza minima 98%, produzione per fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445, con metodi di analisi basati su Ph. Eur. 01/2008:0292 per l’additivo, HPLC-UV VDLUFA Bd. III, 13.9.1 per le premiscele e HPLC-FLD EN 14152 per mangimi composti e acqua. Per il codice 3a825 IV (preparato all’80%) sono previsti gli stessi metodi di analisi, con riferimento alla monografia Ph. Eur. 0292.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 11.4.2033 per entrambe le voci autorizzate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animaletutela dei consumatorisicurezza sul lavoro

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