Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/650

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/650 della Commissione del 20 marzo 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Biomin GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato fitogenico a base di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi per specifiche categorie di tacchini e di avicoli minori. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso indicate, introducendo al contempo prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. L’autorizzazione è concessa al titolare Biomin GmbH e ha validità fino all’11 aprile 2033.

Autorizzazione come additivo per mangimi di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo per tacchini e specie avicole minori specificate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’autorizzazione concerne i tacchini da ingrasso, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori da ingrasso e le specie avicole minori allevate per la riproduzione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Restano esclusi, rispetto a questa autorizzazione, gli altri pollame/specie avicole non menzionate; il testo precisa inoltre che non sono sufficienti dati per estendere le conclusioni a galline ovaiole o ad altre specie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione.

Autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/650 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato a base di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi per determinate categorie di pollame. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA, con particolare attenzione alla sicurezza per animali, consumatori, ambiente e utilizzatori.

Contesto normativo e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama il quadro generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro e corredata della documentazione richiesta, riguardava un preparato già autorizzato per altre specie avicole dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, ma ora esteso alle specie non coperte dalla precedente autorizzazione.

L’EFSA, nel parere del 29 giugno 2022, ha concluso che alle condizioni d’uso proposte il preparato non ha effetti negativi sulla sicurezza dei consumatori o dell’ambiente ed è sicuro per le specie avicole da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, pur precisando che, in mancanza di dati adeguati, non era possibile trarre conclusioni sulla sicurezza per gli uccelli ovaioli o riproduttori. L’Autorità ha inoltre ritenuto improbabile l’esposizione per inalazione degli utilizzatori e ha confermato le conclusioni precedenti sulla sicurezza per gli utilizzatori, richiamando anche la scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, che segnala irritazione cutanea, irritazione oculare e possibile reazione allergica cutanea.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". I destinatari dell’alimentazione animale sono:

  • tacchini da ingrasso;
  • tacchini allevati per la riproduzione;
  • specie avicole minori da ingrasso;
  • specie avicole minori allevate per la riproduzione.

La Commissione precisa che la richiesta iniziale, formulata con riferimento a tutte le specie di pollame, è stata considerata solo per le specie non già coperte dall’autorizzazione precedente. Il testo non estende dunque l’uso a tutte le specie avicole o a tutte le categorie di pollame.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

La Commissione richiama le conclusioni dell’EFSA secondo cui il preparato non incide negativamente su consumatori e ambiente e risulta sicuro per le specie avicole oggetto dell’autorizzazione. Sul versante dell’efficacia, l’Autorità ha ritenuto che il prodotto possa essere efficace nei polli da ingrasso e che tale conclusione sia estensibile per estrapolazione ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, alle specie avicole minori da ingrasso e alle specie avicole minori allevate per la riproduzione.

Il testo segnala però che, in assenza di dati sufficienti, non è stato possibile esprimere conclusioni sulla sicurezza o sull’efficacia per galline ovaiole e altre specie di pollame destinate alla produzione di uova o alla riproduzione. Non risultano necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Prescrizioni tecniche, etichettatura e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre vietato utilizzare il preparato in combinazione con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo.

Sul piano della tutela degli operatori del settore dei mangimi, il regolamento richiede che siano adottate procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

Specifiche del prodotto autorizzato

L’allegato descrive il prodotto come preparato in forma solida incapsulata, con la seguente composizione indicativa:

  • carvacrolo: 120-160 mg/g;
  • timolo: 1-3 mg/g;
  • D-carvone: 3-6 mg/g;
  • salicilato di metile: 10-35 mg/g;
  • L-mentolo: 30-55 mg/g;
  • silice amorfa: massimo 100 mg/g;
  • olio vegetale idrogenato: massimo 700 mg/g.

Sono indicati anche i numeri CAS delle sostanze attive e il metodo di analisi per la loro quantificazione, basato su gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID). La relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 risulta verificata dall’Autorità.

Decorrenza e durata dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina l’11 aprile 2033. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è stato adottato dalla Commissione in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Specie destinatarie e dose d’impiego

L’allegato circoscrive l’uso a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la riproduzione. Il tenore minimo è pari a 65 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; il tenore massimo è pari a 105 mg/kg.

Composizione e caratterizzazione del prodotto

Il preparato autorizzato è una forma solida incapsulata composta da carvacrolo (120-160 mg/g), timolo (1-3 mg/g), D-carvone (3-6 mg/g), salicilato di metile (10-35 mg/g), L-mentolo (30-55 mg/g), silice amorfa (massimo 100 mg/g) e olio vegetale idrogenato (massimo 700 mg/g). L’analisi delle sostanze attive deve essere effettuata mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).

Condizioni d’uso e cautele per gli operatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina l’11 aprile 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarezootecniasalute animalemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.