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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/689

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione del 20 marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, piridaben, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di una serie di sostanze attive fitosanitarie per consentire la conclusione delle procedure di rinnovo ancora pendenti. La proroga si rende necessaria perché, per alcune sostanze, le valutazioni scientifiche non sono concluse o sono richieste ulteriori informazioni, mentre per altre il procedimento decisionale non ha ancora ottenuto il parere del comitato permanente competente. Le nuove scadenze sono fissate direttamente nell’allegato al regolamento, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e iscritte nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sul regime di approvazione nell’Unione europea delle sostanze indicate, ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri. Non introduce una disciplina generale nuova sui prodotti fitosanitari, ma proroga specifiche scadenze di approvazione in attesa del completamento delle procedure di rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della disciplina di attuazione relativa al rinnovo delle sostanze attive, con l’obiettivo di evitare che scadano approvazioni per le quali il procedimento di rinnovo non è ancora concluso. Il provvedimento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto dei ritardi procedurali, non imputabili ai richiedenti, che impediscono una decisione definitiva entro le scadenze originarie.

Contesto normativo e procedurale

Le sostanze attive interessate sono quelle già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le istanze di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che continua ad applicarsi a tali sostanze in forza dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Il testo richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/605, rilevante per la valutazione dei criteri relativi alle proprietà di interferente endocrino di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ragioni della proroga

La Commissione evidenzia situazioni differenti a seconda delle sostanze:

  • per Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, malathion e piridaben, la valutazione del rischio degli Stati membri relatori non era ancora completata;
  • per i ceppi di Trichoderma indicati nel regolamento, l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari, presentate entro il 14 luglio 2022, che richiedono ulteriore tempo di valutazione;
  • per rimsulfuron, l’EFSA deve ancora verificare se siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della valutazione sugli interferenti endocrini;
  • per clodinafop e fenpirossimato, nonché per varie altre sostanze, sono stati fissati termini per informazioni supplementari e occorre tempo per la relativa valutazione;
  • per Bacillus subtilis QST 713, i diversi ceppi di Bacillus thuringiensis, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) e altre sostanze, l’EFSA ha concluso la propria parte istruttoria ma il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora espresso il parere sui progetti di regolamento di rinnovo.

Nuove scadenze di approvazione

L’allegato sostituisce le date di scadenza per le sostanze elencate. Tra le principali nuove date:

  • 15 agosto 2024: Bacillus subtilis QST 713; Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91; Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis ceppo AM65-52; Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348; Cydia pomonella Granulovirus (CpGV);
  • 15 aprile 2025: Trichoderma atroviride T11; Trichoderma harzianum T-22 e ITEM 908; Trichoderma asperellum ICC012, T25 e TV1; Trichoderma gamsii ICC080;
  • 15 marzo 2025: ziram, mepanipyrim, pirimicarb, ciprodinil, fosetil, diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, spinosad, triticonazolo;
  • 15 dicembre 2024: trinexapac, triclopir, metrafenone;
  • 15 giugno 2026: fenpirossimato;
  • 31 luglio 2026: malathion e piridaben;
  • 30 settembre 2025: Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA;
  • 15 dicembre 2025: clodinafop;
  • 15 agosto 2025: rimsulfuron.

Effetti sulle future decisioni di rinnovo

Il regolamento chiarisce il coordinamento con gli atti successivi sul rinnovo o sul mancato rinnovo. Se la Commissione adotterà un regolamento che neghi il rinnovo di una sostanza compresa nell’allegato, la scadenza dovrà rimanere quella già prevista oppure, se successiva, coincidere con la data di entrata in vigore del nuovo atto di mancato rinnovo. Se invece verrà disposto il rinnovo, la Commissione si adopererà per fissarne l’applicazione alla data più vicina possibile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’allegato del nuovo regolamento, aggiornando le date di scadenza dell’approvazione per le sostanze attive elencate.

Proroga delle scadenze di approvazione

L’allegato sostituisce le date di scadenza per numerose sostanze attive, tra cui ziram, mepanipyrim, clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, triticonazolo, ciprodinil, fosetil, trinexapac, diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil, triclopir, metrafenone, Bacillus subtilis QST 713, spinosad, vari ceppi di Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus, Trichoderma spp., fenpirossimato, malathion e piridaben, con nuove scadenze comprese tra il 15 agosto 2024 e il 31 luglio 2026.

Ragioni della proroga

La proroga è giustificata dai ritardi nelle procedure di rinnovo non imputabili ai richiedenti: in alcuni casi le valutazioni dei rischi non sono state completate; in altri l’EFSA o gli Stati membri relatori hanno richiesto informazioni supplementari; in altri ancora il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora espresso parere sui progetti di regolamento di rinnovo.

Collegamento con la procedura di rinnovo

Le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, applicabile a tali sostanze ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Il regolamento richiama inoltre i criteri scientifici sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 per alcune sostanze, tra cui rimsulfuron, clodinafop, fenpirossimato e altre.

Effetti sul futuro rinnovo o mancato rinnovo

La Commissione precisa che, se adotterà un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza compresa nell’allegato, la data di scadenza dovrà coincidere con quella già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece verrà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione cercherà di fissarne l’applicazione alla data più prossima possibile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareregolazione del mercato internovalutazione del rischiosostanze attive

Testo integrale

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