Sentenza n. 2601/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza del 9 settembre 2020, integrata il 4 giugno 2021, per il rilascio di una concessione demaniale marittima su un’area in località Arenella, nel Comune di Siracusa, destinata a un’area attrezzata per ristorazione e attività sportiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto nel 2020 la concessione demaniale marittima e aveva integrato la domanda nel 2021. Dopo la presentazione di istanze concorrenti, l’Assessorato aveva concluso la procedura comparativa con nota del 9 novembre 2021, dando atto dell’esito favorevole alla società, senza tuttavia rilasciare la concessione finale. Con diffida del 21 marzo 2026 la società aveva chiesto all’Assessorato e al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni; non avendo ricevuto riscontro, aveva agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere competente sul procedimento avviato nel 2020. In udienza il Collegio ha prospettato l’inammissibilità per decorso del termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; la ricorrente ha sostenuto che il termine dovesse decorrere dai trenta giorni assegnati con la diffida del marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha estromesso il Comune di Siracusa per difetto di legittimazione passiva: la diffida chiedeva esclusivamente la conclusione del procedimento avviato con istanza del 2020, indirizzata alla sola amministrazione regionale, e le sopravvenute competenze comunali in materia non spostavano la competenza su quel procedimento. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio decorreva dalla scadenza del termine legale per concludere il procedimento originario, avviato nel 2020, e non dai trenta giorni assegnati con la diffida del 2026. La nota del 9 novembre 2021, pur attestando l’esito favorevole della comparazione, era un atto endoprocedimentale e non il provvedimento finale: tale natura non impediva però che il termine processuale fosse già decorso. La diffida non costituiva una nuova istanza idonea ad avviare un nuovo procedimento, poiché domandava soltanto la conclusione di quello preesistente; una volta decorso l’anno, restava possibile, ricorrendone i presupposti, presentare una nuova istanza. Spese compensate per la definizione della controversia su questione processuale rilevata d’ufficio.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
L’azione contro il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per concludere il procedimento; la mera perdurante inerzia non mantiene indefinitamente aperto il termine. Dopo la sua scadenza, il privato può avviare, se ne ricorrono i presupposti, un nuovo procedimento mediante una nuova istanza.
art. 117 c.p.a.
In sostanza, a fronte dell’inutile decorso del termine per provvedere assegnato dalla legge alla p.a., il privato che abbia presentato un’istanza e non abbia ancora ottenuto il provvedimento espresso finale ha la possibilità di adire il g.a., ai sensi degli artt. 31 e 117, c.p.a., fintanto che perdura il silenzio-inadempimento ma, comunque, non oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine per provvedere riconosciuto in capo all’Amministrazione, decorso il quale l’unica chance residua è quella di avviare un nuovo procedimento amministrativa mediante la proposizione di una nuova istanza, sussistendone i presupposti, non potendo una mera diffida protesa ad ottenere la conclusione di un procedimento risalente ad anni prima essere ritenuta idonea ad eludere il limite temporale per la proponibilità dell’azione avverso il silenzio scolpita nell’art. 31, co. 2, del codice di rito amministrativo.
L’azione sul silenzio prevista dall’art. 117 c.p.a. è soggetta al limite annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; una diffida che sollecita la conclusione del procedimento originario non riapre il termine e non equivale a una nuova istanza di avvio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è proponibile finché perdura l’inerzia, ma in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza del termine legale per concludere il procedimento; il termine non decorre da una successiva diffida che solleciti la conclusione del medesimo procedimento.
- Una diffida diretta esclusivamente a ottenere la conclusione di un procedimento già avviato non costituisce una nuova istanza procedimentale e non consente di eludere il termine annuale per l’azione avverso il silenzio. Scaduto tale termine, può essere presentata una nuova istanza di avvio, se ne ricorrono i presupposti.
- L’atto che conclude una fase comparativa interna al procedimento concessorio, senza attribuire formalmente la concessione, è endoprocedimentale e non coincide con il provvedimento finale necessario a concludere il procedimento e adempiere l’obbligo di provvedere.
- La legittimazione passiva nell’azione sul silenzio va riferita all’amministrazione competente sul procedimento della cui conclusione si chiede l’accertamento; competenze attribuite successivamente ad altro ente non spostano, di per sé, la titolarità del procedimento già avviato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →