Cassazione Civile, Ordinanza n. 20492/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario sanzione)
La controversia
Un soggetto sanzionato aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione del Comune di Venezia relativa a due violazioni contestate in materia di circolazione acquea: superamento del limite di velocità e uso di una bandierina di colore non corrispondente al servizio svolto. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il tribunale aveva poi accolto l'impugnazione dell'opponente annullando la sanzione, rilevando tra l'altro la mancata produzione, da parte dell'amministrazione, della documentazione sull'omologazione e sulle verifiche periodiche di funzionalità e taratura del sistema ARGOS utilizzato per l'accertamento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la disciplina sulla taratura periodica, ricavata dalla sentenza costituzionale e dall'art. 45, comma 6, cod. strada, riguarda solo gli strumenti impiegati per l'accertamento dei limiti di velocità e non si estende ai sistemi di videosorveglianza usati per accertare fatti diversi, come l'esposizione della bandierina; con il secondo ha dedotto che la violazione risultava dal verbale, dalla documentazione fotografica e dalla percezione immediata dell'agente, e che comunque non gravava sull'amministrazione l'onere di provare omologazione e taratura del sistema.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la regola sulla necessità di verifiche periodiche di funzionalità e taratura, desunta dalla sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e non può essere estesa automaticamente a tutti i mezzi tecnici di accertamento senza una specifica previsione normativa. Tuttavia, pur correggendo in diritto la motivazione del tribunale su questo punto, ha ritenuto infondato il ricorso perché il giudice di merito aveva anche accertato che il Comune non aveva prodotto in giudizio la documentazione attestante l'omologazione del sistema di rilevamento, requisito imposto dal regolamento locale per i dispositivi di monitoraggio. Né il verbale, né la documentazione fotografica, né la percezione dell'agente potevano supplire a tale mancanza, poiché l'accertamento era avvenuto a distanza tramite strumentazione tecnica; in presenza di opposizione, spettava all'amministrazione provare positivamente l'omologazione iniziale dello strumento. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato e non ha liquidato spese per mancata attività difensiva della controparte.
Norme richiamate
art. 10, comma 8, Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. n. 63/1993
richiamato come base della contestazione amministrativa relativa alla circolazione acquea e all'uso della bandierina di servizio
art. 15, comma 1, lett. c), p.to 5, Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. n. 63/1993
richiamato per individuare la violazione connessa al colore della bandierina esposta
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
la Corte ribadisce che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, l'obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura riguarda le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione analogica, ma la Corte esclude l'estensione automatica della disciplina oltre i casi previsti
art. 13 l. n. 689/1981
richiamato dal ricorrente nel censurare la decisione di merito in tema di accertamento e prova della violazione amministrativa
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norme sul mezzo di impugnazione utilizzate dal ricorrente per articolare le censure di violazione di legge e vizio motivazionale
art. 2697 c.c.
la Corte conferma che, in presenza di opposizione, spetta all'amministrazione provare la corretta omologazione dello strumento di accertamento
art. 2700 c.c.
il verbale di contestazione fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non esonera l'amministrazione dall'onere di provare l'omologazione dello strumento quando tale circostanza è contestata
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte corregge in diritto la motivazione della sentenza impugnata senza accoglierne il risultato finale
art. 67 Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta
prevede che i dispositivi di monitoraggio del traffico siano debitamente omologati, costituendo il parametro normativo decisivo per la legittimità dell'accertamento
art. 11, comma 3, d.lgs. n. 422 del 1997
richiamato come base normativa dell'adozione del regolamento sulla navigazione locale nella Laguna Veneta
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La disciplina sulla taratura e verifica periodica delle apparecchiature di rilevazione automatica, ricavata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, non è estensibile in via analogica a strumenti tecnici diversi da quelli impiegati per misurare la velocità, salvo specifica previsione normativa.
- Quando il sistema di accertamento è basato su mezzi tecnici di rilevazione a distanza, l'omologazione dello strumento costituisce requisito essenziale di legittimità dell'accertamento e deve essere provata dall'amministrazione che emette la sanzione.
- In sede di opposizione a sanzione amministrativa, il verbale di contestazione fa piena prova di quanto direttamente attestato dal pubblico ufficiale, ma non sostituisce la prova della regolare omologazione dello strumento impiegato se tale profilo è contestato.
- La prova fotografica o la percezione dell'agente non valgono a sanare la mancanza di prova dell'omologazione quando l'accertamento sia avvenuto tramite apparecchiatura tecnica soggetta a un autonomo requisito di regolarità tecnica.
- Il giudice di legittimità può correggere la motivazione in diritto della decisione impugnata senza per questo cassarne l'esito, se la decisione resta comunque corretta nel dispositivo per altra ragione giuridica decisiva.
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