Sentenza n. 993/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 492/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 492/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza del ricorrente, l'esecuzione sostitutiva dovrà essere curata entro i successivi 60 giorni dal commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non venga spontaneamente eseguita dall'amministrazione obbligata, dopo la notificazione della decisione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- In presenza di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro il termine assegnato per l'esecuzione sostitutiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente secondo il principio della soccombenza.
Come è indicizzato
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