Sentenza del 01/12/2022 n. 5547 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Documentazione dei costi - Insufficiente descrizioni nelle fatture - Indeducibilità - Consegue.(prima massima). Accertamento- Indicazione in fattura di dati relativi al trasporto merci - Necessità- Sussiste - Fattispecie relativa amerce deperibile. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2015 con disconoscimento dei costi per € 6.449.106 e della detrazione IVA per € 649.911; l'Ufficio ha motivato il disconoscimento con l'omessa esibizione di documentazione contabile richiesta in sede di verifica e con la carenza delle fatture che non indicavano dati relativi al trasporto (vettore, automezzo, luoghi di partenza e di arrivo), essenziali per verificare la movimentazione di merci deperibili (pesce fresco). La contribuente ha contestato l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata e ha sostenuto che i dati di trasporto non sono requisiti essenziali della fattura.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che la Guardia di Finanza avesse espressamente invitato la società a esibire tutta la documentazione e che, per la mancata produzione nei termini, trovino applicazione gli artt. 33 DPR 600/73 e 52 DPR 633/72 (esclusione della documentazione tardiva). Anche esaminata la documentazione tardiva, le fatture erano prive di riferimenti sul trasporto e indicavano solo le sedi legali (non idonee a deposito/caricamento), per cui non era possibile accertare la realtà e la movimentazione delle merci deperibili; pertanto i costi e la detrazione IVA sono stati legittimamente disconosciuti. La contribuente è stata condannata alle spese di giudizio per € 30.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 2
art. 21, comma 2, d.P.R. 633/72
La norma prescrive il contenuto necessario della fattura e non elenca i dati sul trasporto; tuttavia la Corte ritiene che, pur non essendo formalmente obbligatori, i dati sul trasporto siano dati 'fondamentali' per verificare la movimentazione delle merci, soprattutto per le fatture immediate relative a beni deperibili.
d.P.R. 633/1972, art. 52 comma 5
art. 52, comma 5, d.P.R. 633/72
Se la documentazione richiesta in fase di verifica non è esibita nei termini, non può essere presa in considerazione né in sede amministrativa né in sede contenziosa; trova quindi applicazione il divieto di utilizzazione della documentazione tardiva.
d.P.R. 600/1973, art. 33
Analogo principio rispetto all'IRPEF/IRES: la documentazione non esibita all'atto della verifica non è utilizzabile successivamente in sede giudiziale/amministrativa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
comunicazione delle facoltà previste e termine di 60 giorni per osservazioni a seguito del PVC
La Guardia di Finanza ha correttamente informato la contribuente delle garanzie e dei termini per formulare osservazioni; ciò rafforza la legittimità dell'esclusione della documentazione non prodotta nei termini.
Massime di principio
- Quando le verifiche richiedono l'esibizione di documentazione, il contribuente deve produrla nei termini indicati; la mancata esibizione legittima l'esclusione della prova documentale in sede amministrativa e contenziosa (art.33 DPR 600/73 e art.52 DPR 633/72).
- Pure se non formalmente richiesti dalla norma che definisce il contenuto minimo della fattura, i dati sul trasporto (vettore, automezzo, luoghi di carico/scarico) possono essere considerati essenziali per accertare la realtà della prestazione e la movimentazione della merce, specialmente per prodotti deperibili e per fatture immediate.
- La semplice indicazione delle sedi legali in fattura non è sufficiente quando tali sedi non corrispondono a depositi o magazzini idonei: è necessario poter dimostrare il luogo e le modalità di carico, trasporto e consegna.
- Per operazioni che comportano l'uso di terzi (es. vettori), è opportuno conservare e produrre documenti che colleghino inequivocabilmente la consegna alla fornitura fatturata (DDT, lettere di vettura, contratti di trasporto, bolle).
- La natura e l'entità delle operazioni (somme rilevanti, merci deperibili) richiedono una maggiore cura probatoria: spiegazioni generiche o documentazione lacunosa riducono la credibilità e favoriscono il disconoscimento dei costi.
- La tardiva produzione di documenti, oltre a essere inammissibile se non esibiti in verifica, spesso non è sufficiente a sanare omissioni essenziali nella fatturazione; il contribuente deve assicurare completezza e tempestività nella documentazione.
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