Cassazione Penale, Sentenza n. 34533/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della condanna per rapina pluriaggravata (e per Xhafa anche per il porto di coltelli ai sensi dell'art. 4 legge n.110/1975). Le censure principali erano: mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla partecipazione concreta ai fatti (contestazione della qualificazione di Xhafa come esecutore materiale e di Garbui come basista), richiesta di rivalutazione delle prove tecniche e testimoniali (tabulati telefonici, geolocalizzazioni, ritrovamento della Mercedes, scontrino d'acquisto dell'armamentario, repertamento di buoni fruttiferi), dedotta possibilità di responsabilità di terzi e pagine alternative esplicative (rapporto di lavoro tra i due imputati come motivo degli spostamenti). Inoltre Xhafa ha censurato la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte mera reiterazione di motivi già dedotti e motivatamente disattesi in appello e che, comunque, non fosse consentito al giudice di legittimità riesaminare il merito dei fatti. La Corte ha ritenuto congrua e completa la motivazione della Corte d'appello che ha valutato in modo globale gli indizi (geolocalizzazione del percorso dei tabulati telefonici, ritrovamento della Mercedes utilizzata lo stesso giorno, presenza di telefono e impronta digitale, scontrino d'acquisto dell'armamentario, ammissione di conoscenza della presenza di denaro da parte di Garbui, contatti e incontri tra gli imputati) e ha escluso le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa. Quanto alle attenuanti generiche chieste da Xhafa, la Corte ha ritenuto motivato il loro diniego sulla base dell'insieme degli elementi e della successiva recidiva. Per effetto dell'inammissibilità, gli imputati sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
regola la facoltatività della trattazione orale; qui le parti non l'hanno richiesta e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
consente la requisitoria scritta nel procedimento trattato senza udienza orale; il Sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
impone che il motivo di ricorso esponga ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non idonei per non avere criticato puntualmente il costrutto logico della sentenza di appello
art. 606 cod. proc. pen.
limita il sindacato della Corte di Cassazione rispetto all'accertamento di fatto e ai vizi consentiti; la Corte ha richiamato che non è ammessa una nuova valutazione meramente critica delle prove
art. 62-bis cod. pen.
norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha applicato il principio che, dopo la modifica normativa, l'incensuratezza non è sufficiente e occorrono elementi positivi e motivazione specifica per riconoscere la diminuente
art. 616 cod. proc. pen.
dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna alla Cassa delle ammende, qui applicata con pagamento di euro 3.000 ciascuno
art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110
norma sulla detenzione/porto di armi improprie: applicata per la condanna di Xhafa relativa al porto dei due coltelli usati nella rapina
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito replicare semplicemente le stesse critiche già presentate e decise in appello: i motivi devono confrontarsi in modo puntuale con la logica argomentativa della sentenza impugnata
- La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti: può censurare solo vizi di diritto o manifeste illogicità della motivazione in senso stretto, non una diversa valutazione probatoria
- Nei processi indiziari la valutazione è globale: elementi deboli isolatamente possono concorrere a formare un quadro probatorio convincente se correlati e spiegati razionalmente
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis è necessario dimostrare elementi positivi rilevanti oltre la sola incensuratezza e la motivazione negativa del giudice deve essere specifica
- Prove tecniche come geolocalizzazioni, tabulati telefonici, scontrini di acquisto e ritrovamenti materiali hanno forte valore indiziario se collegati coerentemente con la ricostruzione dei fatti; la difesa deve indicare puntualmente errori di fatto o di logica nella loro valutazione
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