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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2010, riferito a uno striscione recante i segni distintivi della società B. G. apposto sul braccio di una gru. Ha contestato, tra l'altro, la legittimazione della concessionaria, la validità della firma a stampa sull'atto, la mancata allegazione degli atti richiamati, l'individuazione della società come soggetto passivo e la mancata preventiva notifica dell'avviso all'utilizzatore della gru.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la qualità di concessionaria fosse conoscibile tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio e che non fosse necessaria l'allegazione della relativa convenzione. Ha ritenuto valida la firma a stampa, poiché il responsabile del procedimento coincideva con l'amministratore unico della concessionaria. Ha inoltre giudicato sufficientemente motivato l'avviso, non essendo necessaria l'allegazione di atti normativi o già legalmente conoscibili. Infine, ha confermato che l'imposta poteva essere richiesta direttamente alla società pubblicizzata, senza preventiva o contemporanea notifica all'utilizzatore della gru. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 510 euro oltre rimborso forfettario, accessori e legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53

    Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni sono gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo.

    La concessionaria può agire legittimamente per conto del Comune se iscritta all'Albo ministeriale e incaricata mediante una convenzione validamente pubblicizzata.

  • L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile quando gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    La firma a stampa è valida anche per gli atti della concessionaria; non occorre uno specifico provvedimento dirigenziale quando il responsabile coincide con il titolare della carica societaria dalla quale deriva direttamente il potere.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6

    È obbligato in solido al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

    Il soggetto pubblicizzato può essere destinatario diretto dell'accertamento, senza che l'amministrazione debba prima notificare l'atto a chi dispone materialmente del mezzo pubblicitario. La solidarietà consente la rivalsa tra coobbligati.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11

    Nella gestione in concessione le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al concessionario.

    Il concessionario esercita le funzioni di accertamento e sottoscrizione proprie del funzionario responsabile nella gestione diretta.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere natura, ragioni e misura della pretesa, ma non deve necessariamente allegare atti normativi o documenti il cui contenuto sia già legalmente conoscibile o conoscibile dal contribuente.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    L'atto di accertamento deve contenere elementi sufficienti a individuare la pretesa tributaria e permettere una difesa effettiva; tale requisito è soddisfatto quando il contribuente può contestare sia l'esistenza sia l'ammontare del tributo.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, ritenendo che la legittimazione della concessionaria risultasse da un fatto legalmente pubblicizzato e non specificamente contestato sotto il profilo indicato dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • In materia di imposta sulla pubblicità, il soggetto che trae beneficio diretto dal messaggio pubblicitario può essere accertato anche se non gestisce materialmente il supporto pubblicitario.
  • L'amministrazione non deve necessariamente notificare l'accertamento prima o contemporaneamente all'utilizzatore del mezzo pubblicitario: gli obbligati solidali possono essere perseguiti direttamente.
  • La pubblicazione all'Albo Pretorio può rendere legalmente conoscibili la convenzione e l'affidamento del servizio al concessionario, senza necessità di allegarli all'avviso, salvo contestazioni specifiche sulla pubblicazione o sulla validità dell'incarico.
  • La firma a stampa sugli atti tributari automatizzati è valida se il responsabile dell'atto è individuabile e dotato del relativo potere; per una società concessionaria tale potere può derivare direttamente dalla carica societaria.
  • L'avviso di accertamento deve essere sufficientemente comprensibile e motivato, ma l'obbligo di allegazione non si estende automaticamente agli atti normativi, ai regolamenti o agli atti già conoscibili attraverso forme di pubblicità legale.
  • La presenza di un marchio o di segni distintivi su un supporto visibile al pubblico può integrare un messaggio pubblicitario anche quando il supporto si trova su un bene utilizzato per finalità operative, come una gru.

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