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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28748/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale relativa all'assoggettamento al minimale contributivo anche per periodi in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta per effetto di un "permesso non retribuito". La società cooperativa ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando in parte la decisione di primo grado, aveva confermato sul punto la debenza della contribuzione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, qualificato come violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella l. n. 389/1989, e dell'art. 2094 c.c., la ricorrente ha sostenuto che, in caso di sospensione concordata della prestazione, non sarebbe dovuta alcuna contribuzione per l'assenza di svolgimento dell'attività lavorativa, salvo i casi di illegittima interruzione o di sospensione unilaterale del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte territoriale abbia correttamente applicato l'orientamento consolidato secondo cui la contribuzione è dovuta anche quando la mancata prestazione derivi da una sospensione concordata non prevista dalla legge o dal contratto collettivo, ma frutto di un accordo tra le parti espressione di una libera scelta del datore di lavoro. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito dalla l. n. 389/1989

    È la norma invocata per contestare la debenza della contribuzione sul minimale contributivo; la Corte ne conferma l'applicazione nel senso già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo contributivo non sussisterebbe in assenza di effettiva prestazione lavorativa; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 91 c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per dare conto del procedimento camerale e del deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione previdenziale, l'obbligo contributivo può sussistere anche nei periodi di mancato svolgimento della prestazione se la sospensione è concordata tra le parti, non trova fondamento nella legge o nel contratto collettivo e deriva da una libera scelta del datore di lavoro.
  • Il minimale contributivo deve essere rispettato anche in presenza di assenze o sospensioni concordate della prestazione lavorativa, quando non ricorrano cause legali o collettive che giustifichino l'assenza dall'obbligo di versamento.
  • La Corte di cassazione tende a dare continuità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di minimale contributivo, senza discostarsene in assenza di ragioni persuasive per mutare indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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