Sentenza n. 2899/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro n. 1403/2023 nel procedimento n. R.G.L. 895/2023 pubblicata il 20/04/2023, cronologico sentenza n. 11164/2023 e per la nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva riconosciuto l'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero quale titolo esecutivo, lamentando la mancata esecuzione dell'obbligo di accreditare sulla carta del docente l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati. In fase iniziale il TAR aveva rilevato irregolarità documentali, consistenti nel deposito di una copia della sentenza priva delle firme digitali e dell'attestazione di conformità all'originale informatico, nonché nell'omesso deposito del certificato di passaggio in giudicato. Con ordinanza istruttoria era stato quindi assegnato un termine perentorio di quindici giorni per depositare il duplicato informatico della sentenza, ovvero una copia informatica munita di attestazione di conformità, e il certificato di passaggio in giudicato. Il ricorrente ha adempiuto all'ordine. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile dopo la regolarizzazione documentale e l'acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato. Ha rilevato che, ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile; nel caso esaminato il termine era decorso prima della proposizione del ricorso. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo dalla spedizione in forma esecutiva, ritenendo che le modifiche all'art. 475 c.p.c. non incidano sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Ha escluso il compenso del commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua e idonea a determinare una locupletazione sproporzionata rispetto alla natura e alla misura del debito, alla luce dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e dei limiti individuati dall'Adunanza plenaria. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento limitato e delle irregolarità nelle notifiche e nei depositi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'astreinte è stata negata perché avrebbe prodotto una locupletazione sproporzionata.
art. 112 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente il giudizio di ottemperanza nei confronti delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
art. 475 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo; dopo le modifiche della Legge Cartabia non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze, senza incidere sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 1 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rileva per la nozione di duplicato informatico della sentenza e per la distinzione rispetto alla copia informatica, che deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è necessario dimostrare il passaggio in giudicato della pronuncia e depositare il duplicato informatico della sentenza oppure una copia informatica munita di attestazione di conformità all'originale.
- Ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede dell'amministrazione del titolo esecutivo, inteso come sentenza attributiva di un diritto certo, liquido ed esigibile; tale decorrenza non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere negata quando, valutate concretamente la natura e la misura dell'obbligazione e le condizioni del debitore pubblico, risulti manifestamente iniqua o comporti una locupletazione eccessiva.
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