Cassazione Civile, Ordinanza n. 29943/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente impugnava il licenziamento intimatogli a seguito di una riorganizzazione aziendale che, secondo la società, aveva comportato la soppressione della posizione dirigenziale da lui ricoperta. Il giudice d'appello aveva ritenuto provata la riorganizzazione e la conseguente soppressione della posizione, escludendo che alcune registrazioni di conversazioni tra presenti dimostrassero che il congedo parentale del dirigente fosse la vera causa del recesso. Il ricorrente ha proposto nove motivi: con i primi quattro ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e 2712 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato le prove, omesso di considerare registrazioni e testimonianze e attribuito alle registrazioni un valore probatorio improprio; con il quinto ha lamentato la mancata prova, da parte datoriale, della reale esigenza economica di soppressione della figura dirigenziale ai sensi dell'art. 1 l. n. 604/1966 e del CCNL; con il sesto ha chiesto l'indennità sostitutiva massima prevista dal CCNL per l'illegittimità del licenziamento; con il settimo ha invocato l'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno, anche biologico, da comportamento datoriale; con l'ottavo ha censurato la regolazione delle spese; con il nono ha contestato la condanna alla restituzione anche delle somme relative all'indennità di mancato preavviso e alle differenze contributive, richiamando l'art. 2118 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, sotto la veste della violazione di legge e del travisamento probatorio, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha precisato che il travisamento della prova è rimedio da far valere, secondo i casi, con revocazione o con i limiti del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non è configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché mirava ancora una volta a contestare la valutazione della giustificatezza del licenziamento. Conseguentemente ha ritenuto inammissibili il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, tutti fondati sull'erroneo presupposto dell'illegittimità del recesso. Ha infine respinto il nono motivo, osservando che la condanna restitutoria disposta dalla Corte d'appello riguardava solo quanto corrisposto in esecuzione dei capi di sentenza impugnati e non le differenze sull'indennità di mancato preavviso, comunque dovute. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover rispettare la regola di disponibilità delle prove; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è censurabile la sola cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere un riesame del merito; il vizio di motivazione e il travisamento della prova sono ammessi solo entro limiti rigorosi.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova, nei casi previsti, rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 2712 c.c.
Le registrazioni fonografiche non impongono una prevalenza automatica sul resto del materiale probatorio; il mancato disconoscimento riguarda l'attendibilità della rappresentazione della voce, non un vincolo assoluto sulla valutazione del contenuto.
art. 1 l. n. 604/1966
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'onere datoriale di provare la giustificatezza del licenziamento; la Corte non entra nel merito perché la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 34 CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Invocato per pretendere l'indennità sostitutiva massima; la domanda resta assorbita dal rigetto della censura sulla legittimità del licenziamento.
art. 2043 c.c.
La censura risarcitoria presupponeva l'illegittimità del licenziamento, esclusa dalla Corte; viene quindi meno il fondamento della pretesa dannosa.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese di lite censurata dal ricorrente cade perché basata sull'erroneo presupposto della soccombenza della società.
art. 2118 c.c.
La condanna restitutoria non riguarda le differenze sull'indennità di mancato preavviso, che restano comunque dovute nel quadro del recesso legittimo.
art. 373 c.p.c.
Richiamato per il subprocedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello, conclusosi con rigetto, con conseguente liquidazione delle spese anche di tale fase.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione delle prove: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
- Il travisamento della prova, quando riguarda il contenuto oggettivo del mezzo istruttorio e non la sua valutazione, non integra di regola un vizio sindacabile come error in iudicando, ma va ricondotto ai rimedi processuali propri o ai ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: uso di prove non dedotte, deroga alla regola del prudente apprezzamento o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare il peso dato dal giudice a una prova rispetto a un'altra.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio, non quando la censura miri a contestare l'esito della valutazione delle prove offerte dalle parti.
- Le registrazioni di conversazioni, se non specificamente e validamente disconosciute, possono essere utilizzate come prova del fatto rappresentato, ma il giudice di merito conserva il potere di valutarne il contenuto insieme a tutto il restante compendio probatorio, senza alcuna prevalenza automatica.
- Le domande risarcitorie e quelle relative a indennità contrattuali o spese processuali che presuppongono l'illegittimità del licenziamento restano assorbite se la legittimità del recesso è confermata in cassazione.
- La condanna restitutoria conseguente alla riforma della sentenza di primo grado riguarda solo quanto effettivamente corrisposto in esecuzione dei capi impugnati e non somme che risultino comunque dovute per diverso titolo.
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