Sentenza n. 583/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio-diniego maturato sull’istanza di accesso dell’11.11.2025, con la quale la ricorrente ha chiesto al Comune di Catania e al R.T.I. costituito da Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. di visionare e ottenere copia della documentazione relativa all’avviso di accertamento esecutivo n. 14477 del 3.06.2023, di cui si fa cenno nel sollecito di pagamento ricevuto dalla stessa in data 10.11.2025, e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Catania di consentire il suddetto accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso relativa alla documentazione dell'avviso di accertamento esecutivo TARI e del procedimento di riscossione coattiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di accesso presentata al Comune di Catania e al concessionario della riscossione, chiedendo di visionare e ottenere copia dell'atto impositivo originario dal quale derivava il sollecito di pagamento, della relativa relata di notifica, degli eventuali atti interruttivi della prescrizione o comunicazioni precedenti e di ogni ulteriore atto istruttorio relativo alla riscossione coattiva. Ha dedotto la violazione dell'art. 24 della l. n. 241/1990, sostenendo di avere un interesse concreto e attuale all'accesso, richiesto per valutare la proposizione di un ricorso e per curare o difendere i propri interessi giuridici, in assenza di cause di esclusione dell'accesso. Nel corso del giudizio il concessionario ha adottato un provvedimento di discarico e annullamento dell'intera somma richiesta nel sollecito di pagamento; la ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo soltanto per la condanna alle spese. Il Comune ha aderito alla richiesta di improcedibilità, chiedendo la compensazione delle spese. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio la tardività della produzione documentale depositata dal Comune il 24 febbraio 2026, il giorno precedente alla camera di consiglio, alla luce dei termini dimezzati applicabili al rito in materia di accesso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il discarico e l'annullamento integrale del sollecito di pagamento avessero fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'accesso, circostanza da essa espressamente dichiarata in udienza. In applicazione del principio della disponibilità dell'interesse al ricorso, il ricorrente può dichiarare sino alla trattenuta della causa in decisione di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice non può sostituirsi alla parte né procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse ad agire e deve conformarsi alla dichiarazione resa. La documentazione depositata dal Comune il 24 febbraio 2026 è stata considerata tardiva e inutilizzabile, poiché nei giudizi in materia di accesso i termini processuali ordinari sono dimezzati e i documenti avrebbero dovuto essere depositati almeno venti giorni liberi prima della camera di consiglio. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione delle peculiarità della vicenda e dello sviluppo del giudizio.
Norme richiamate
art. 24 l. 241/1990
La ricorrente l'ha invocato per sostenere la sussistenza dell'interesse difensivo all'accesso e l'assenza di cause di esclusione; la sentenza non decide nel merito la spettanza dell'accesso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
Il termine per il deposito dei documenti è soggetto al dimezzamento nei giudizi camerali in materia di accesso.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nei giudizi di cui al comma 2 [...] tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi in materia di accesso comporta che i documenti debbano essere depositati almeno venti giorni liberi prima della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell'interesse al ricorso sino alla trattenuta della causa in decisione; se dichiara in modo univoco la sopravvenuta perdita dell'interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo sostituirsi alla parte né procedere d'ufficio alla valutazione della persistenza dell'interesse ad agire.
- Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, i termini processuali sono dimezzati ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; conseguentemente, il termine per il deposito dei documenti previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è ridotto a venti giorni liberi prima della camera di consiglio. La produzione effettuata oltre tale termine è tardiva e non può essere utilizzata ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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