Sentenza n. 6043/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sez.Lavoro e Previdenza, n. -OMISSIS- depositata e resa pubblica il 11/10/2023, r.g. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata l'11 ottobre 2023, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.975,44 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata l'11 ottobre 2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento di euro 2.975,44 oltre agli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente dovute a ristoro del maggior danno da diminuzione del valore del credito. Deduceva la mancata esecuzione del titolo e chiedeva che, in caso di persistente inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Domandava inoltre la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria del 6 febbraio 2026, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la mancata esecuzione, nonostante la notifica della sentenza all'Amministrazione il 27 novembre 2023. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza del ricorrente e tenuto a provvedere entro ulteriori sessanta giorni; ha posto a carico del Ministero l'eventuale compenso commissariale, liquidato in euro 500. Ha respinto la domanda di astreinte perché non risultava un grave ritardo nell'esecuzione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 6 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 27 novembre 2023 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
L'azione di ottemperanza è accoglibile in presenza del giudicato, del decorso del termine applicabile e della mancata esecuzione del titolo; il giudice può ordinare l'adempimento e predisporre la nomina del commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.
L'astreinte non è dovuta in assenza dei presupposti previsti dalla disposizione, in particolare quando non sia configurabile un grave ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 6 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 27 novembre 2023 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il decorso del termine ante quem stabilito dalla disposizione, una volta notificato il titolo all'Amministrazione, concorre a integrare i presupposti per l'ottemperanza se il titolo è rimasto ineseguito.
Massime di principio
- L'ottemperanza a un titolo giudiziale nei confronti di un'Amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine applicabile e la mancata esecuzione; ricorrendo tali condizioni, il giudice ordina l'adempimento entro un termine e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere disposta se non ricorrono i presupposti della norma, tra cui la configurabilità di un grave ritardo nell'esecuzione.
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