Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 691/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del diniego di Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, n. istanza 276/2024, emesso dal Settore Programmazione Territoriale ed Economica della Città di Piombino in data 03/09/2024 e comunicato a mezzo pec in data 13/09/2024; - del parere negativo definitivo emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, in data 02/09/2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione temporanea di una roulotte ad uso magazzino-deposito e parere negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale e il parere negativo della Soprintendenza deducendo violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di ponderazione. Ha sostenuto che la Commissione per il Paesaggio aveva qualificato l’intervento come schermato, stagionale e temporaneo, mentre la Soprintendenza lo aveva ritenuto lesivo dei valori paesaggistici senza spiegare tale contraddizione. Il ricorrente ha inoltre dedotto che la roulotte non avrebbe avuto impatto visivo, non avrebbe inciso sull’ecosistema per l’assenza di specie vegetali di pregio, sarebbe stata priva di allacci alle utenze e avrebbe costituito un’opera precaria. Sono state contestate anche la mancata considerazione delle misure di mitigazione proposte e l’assenza di un adeguato accertamento della situazione concreta dell’area e dell’effettiva interferenza dell’intervento con le visuali panoramiche tutelate.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale, facendo salva la successiva attività amministrativa. Il Collegio ha riconosciuto che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e che la relativa disciplina consente interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia purché siano rispettati, tra gli altri, i coni e i bersagli visivi e siano assicurate armonia e qualità dell’inserimento. Tuttavia, ha ritenuto che le amministrazioni si siano limitate a richiamare il contesto vincolistico e la necessità di salvaguardare le visuali, senza verificare concretamente se la roulotte, anche alla luce delle misure mitigative proposte, interferisse effettivamente con le visuali panoramiche o alterasse i valori paesaggistici. Il parere soprintendentizio è stato quindi giudicato apodittico e pregiudiziale, nonché carente di istruttoria e motivazione, perché non ha spiegato per quali ragioni il manufatto, per conformazione e collocazione, fosse incompatibile con il paesaggio. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nell’ambito del quale la Soprintendenza è chiamata a esprimere il parere di competenza e l’amministrazione procedente ad adottare il provvedimento finale.

  • art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base del vincolo paesaggistico gravante sull’area, qualificata come fascia costiera di particolare bellezza panoramica e valore estetico e tradizionale.

  • art. 142, comma 1, lett. a) e m), d.lgs. 42/2004

    È richiamato nel parere della Soprintendenza quale ulteriore fondamento della tutela paesaggistica dell’area.

  • punto 3.c.7 della Scheda di vincolo, Sezione 4 dell’Elaborato 3B del Piano Paesaggistico della Regione Toscana

    siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines); ... siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale

    La disciplina consente interventi edilizi e urbanistici subordinandoli alla salvaguardia delle visuali e all’armonico inserimento nel contesto; non impone quindi un divieto assoluto di ogni manufatto, ma richiede una valutazione concreta della sua compatibilità.

  • art. 6, Schede dei Sistemi Costieri, Scheda 5 - Sistema piombino, Elaborato 8B del Piano Paesaggistico della Regione Toscana

    È richiamato quale disciplina specifica dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), posta a tutela delle visuali e dei valori paesaggistici del sistema costiero.

Massime di principio

  • In materia di autorizzazione paesaggistica, il richiamo al vincolo e alle prescrizioni del piano paesaggistico non è sufficiente a motivare un diniego quando la disciplina consente, in astratto, interventi di trasformazione: l’amministrazione deve verificare e spiegare in concreto come lo specifico intervento incida sui valori paesaggistici tutelati.
  • Quando la tutela paesaggistica riguarda in particolare visuali panoramiche, coni visuali o skyline, il diniego deve indicare le ragioni per cui il manufatto progettato, avuto riguardo alla sua collocazione, conformazione, visibilità e alle eventuali misure di mitigazione, interferisca effettivamente con tali visuali.
  • È viziato per difetto di istruttoria e motivazione il parere soprintendentizio che qualifichi un intervento come incompatibile con il paesaggio in termini apodittici, senza confrontarsi con le caratteristiche concrete dell’opera e con le osservazioni e soluzioni mitigative prospettate dall’interessato.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico non determina automaticamente l’inassentibilità di ogni manufatto: l’autorità deve accertare la compatibilità dell’intervento con i valori oggetto di tutela e ponderare concretamente la possibilità di un inserimento paesaggistico non lesivo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.