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Sentenza

Sentenza del 18/05/2017 n. 38210 - Corte di Cassazione

Richiesta di patteggiamento - Dichiarazione fraudolenta - Fatture inesistenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo tre motivi: l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 74/2000, nella parte in cui subordinava l'accesso al patteggiamento all'integrale pagamento del debito tributario; la violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello aveva applicato d'ufficio pene accessorie non disposte dal primo giudice, nonostante l'impugnazione del solo imputato; l'insufficienza della motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione tra i reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità: subordinare il patteggiamento al pagamento integrale del debito tributario è giustificato dall'interesse alla riscossione e al ravvedimento, non lede il diritto di difesa e non limita la possibilità di contestare l'obbligazione tributaria nei giudizi penale e tributario. Ha inoltre stabilito che le pene accessorie previste direttamente dalla legge possono essere applicate d'ufficio dal giudice d'appello anche quando abbia impugnato soltanto l'imputato, senza violare il divieto di reformatio in peius. Infine, ha dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato il motivo sulla continuazione, poiché la motivazione della Corte d'appello era sufficiente e il motivo risultava generico.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

    La norma punisce l'utilizzo, nelle dichiarazioni fiscali, di fatture relative a operazioni inesistenti allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 13, comma 2-bis, nel testo applicabile ratione temporis

    L'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può essere chiesta solo quando sia intervenuta l'estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti.

    Il pagamento integrale del debito tributario costituisce una condizione di accesso al patteggiamento per i reati tributari interessati. La Corte ha ritenuto tale condizione costituzionalmente legittima.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 13-bis, come introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015

    Anche dopo la riforma, l'accesso al patteggiamento per i reati tributari resta collegato all'integrale pagamento del debito o alla ricorrenza delle condizioni premiali previste dalla disciplina vigente, comprese le ipotesi di ravvedimento operoso.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti. La possibilità di accedere a questo rito alternativo non è considerata un elemento indispensabile del diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Riguarda il divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione proposta dal solo imputato. Tale divieto non impedisce però l'applicazione di pene accessorie che derivano automaticamente dalla legge.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 12

    Prevede pene accessorie per determinati reati tributari. Poiché tali sanzioni conseguono ex lege alla condanna, possono essere applicate d'ufficio anche dal giudice d'appello o, se omesse, dal giudice dell'esecuzione.

  • Codice penale, art. 81

    Disciplina il reato continuato. La quantificazione dell'aumento di pena rientra nella valutazione del giudice, purché sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.

  • Costituzione, artt. 3, 10, 24, 101, 104, 111, 112 e 113

    La Corte ha escluso che la condizione del pagamento integrale del debito tributario violi l'eguaglianza, il diritto di difesa, l'equo processo, la tutela giurisdizionale o l'obbligatorietà dell'azione penale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 95 del 2015

    Ha già ritenuto non lesiva del diritto di difesa e non irragionevole la subordinazione del patteggiamento nei reati tributari all'estinzione del debito fiscale.

Massime di principio

  • Nei reati tributari, l'accesso al patteggiamento può essere subordinato per legge al pagamento integrale del debito tributario o alla ricorrenza delle condizioni premiali previste dalla normativa applicabile al momento del procedimento.
  • La mancata possibilità di patteggiare non equivale, di per sé, a una lesione del diritto di difesa: l'imputato conserva la facoltà di scegliere il giudizio ordinario o abbreviato e di esercitare tutti i normali poteri difensivi e probatori.
  • La condizione economica per accedere a un rito premiale è generalmente ritenuta legittima quando persegue obiettivi obiettivi e ragionevoli, quali la riscossione del tributo e la riparazione delle conseguenze del reato.
  • Le pene accessorie previste direttamente dalla legge possono essere applicate d'ufficio anche in appello, persino quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato; ciò non costituisce necessariamente reformatio in peius.
  • Per contestare efficacemente la quantificazione della pena o dell'aumento per la continuazione occorre indicare specificamente gli errori della motivazione e confrontarsi con le ragioni concrete esposte dai giudici di merito.
  • La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere concreta: se l'imputato non ha mai manifestato effettivamente la volontà di patteggiare, la questione sulla preclusione al rito può essere dichiarata irrilevante.

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