Cassazione Penale, Sentenza n. 13287/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per omicidio stradale (art.589-bis c.p.) sostenendo: 1) omessa assoluzione perché la condotta del pedone (attraversamento fuori dalle strisce e scarsa illuminazione) sarebbe stata causa esclusiva dell'evento; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione del comportamento post-sinistro (soccorso e accompagnamento in ospedale); 3) insufficiente riconoscimento della diminuente prevista dall'art.589-bis, comma 7, e mancata applicazione del beneficio dell'art.163 c.p. nonché rifiuto della sospensione condizionale della pena; 4) illegittima revoca della patente alla luce della sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale e della necessità di evitare automatismi nella sanzione amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili per aspecificità e reiterazione di censure già formulate e motivate in sede di appello senza un critico confronto con le ragioni della decisione impugnata; la Corte territoriale aveva adeguatamente valutato la condotta dell'imputato (eccesso di velocità, guida non adeguata alle condizioni e positività ad alcool e benzodiazepine) e motivato la quantificazione della pena, il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale, richiamando elementi di fatto e di perizia. L'ultimo motivo, relativo alla revoca della patente, è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato congruamente la scelta della misura più afflittiva in relazione alla gravità del danno, al disvalore della condotta, al pericolo di ulteriore circolazione e alla condizione personale dell'imputato (precedenti e episodio del 2014), in conformità ai criteri dell'art.218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 e tenendo conto dell'orientamento della Corte Costituzionale. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla disposto sulle spese delle parti civili in questa fase.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; la Corte ha ritenuto sussistente il reato per colpa generica e specifica, applicando la relativa cornice edittale e valutando la diminuente del comma 7 in misura non massima alla luce delle circostanze personali e del precedente dell'imputato
art. 141, comma 3 e art. 142 d.lgs. n.285/1992
Norme del codice della strada richiamate per qualificare la violazione specifica della disciplina della circolazione (velocità e comportamento di guida) che hanno inciso sulla configurazione della colpa specifica
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Previsioni sulle ragioni di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato tali lett. ma la Cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e reiterativi, quindi inammissibili
art. 581 c.p.p.
Norma che sanziona i vizi di aspecificità del ricorso per cassazione; applicata per dichiarare inammissibili le censure generiche che non affrontano criticamente la motivazione impugnata
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti speciali; la Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche sulla base di una precedente condanna per analoga fattispecie e di un giudizio di fatto congruamente motivato
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha applicato tali criteri (precedenti, condizioni fisiche e altri elementi) per determinare la pena nei limiti della cornice prevista dall'art.589-bis
art. 163 c.p.
Beneficio previsto per la continuazione o altre ipotesi (richiamato dal ricorrente); la Corte non ha ritenuto applicabile il beneficio nella misura invocata, avendo motivato diversamente la misura della pena
art. 222, comma 2, periodo 4, d.lgs. n.285/1992
Previsione relativa alle sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente); la Corte d'appello ha deciso per la revoca motivando in base ai parametri dell'art.218 e alla specifica gravità del caso
Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019
"nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni... Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice"
La Corte Costituzionale ha escluso l'automatismo della revoca patente al di fuori dei casi più gravi (es. guida in stato di ebbrezza oltre determinate soglie); tuttavia il giudice conserva potere discrezionale e deve motivare puntualmente la scelta della revoca sulla base dei criteri dell'art.218 d.lgs. 285/1992
art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992
Criteri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione) che il giudice deve considerare per determinare la sanzione amministrativa accessoria; la Corte ha richiamato questi parametri per giustificare la revoca
art. 541, comma 1, c.p.c.
Norma richiamata in ordine alle spese delle parti civili in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto che la parte civile non abbia svolto un'attività processuale effettiva in questa fase e pertanto nulla è stato disposto sulle sue spese
art. 589-bis, comma 7 c.p.
Comma che prevede una diminuente per alcune condotte; la Corte ha valutato la misura della diminuzione entro i limiti consentiti, non applicandola nella misura massima in presenza di precedenti e condizioni di intossicazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limita a riproporre motivi già formulati e motivatamente respinti in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile per aspecificità (art.581 c.p.p.).
- La valutazione della colpa in omicidio stradale tiene conto sia della condotta del pedone (concausa possibile) sia della condotta del conducente; il comportamento della vittima non esclude automaticamente la responsabilità se il conducente non ha adottato misure di guida adeguate alle condizioni (velocità, visibilità, presenza di veicoli in sosta).
- Le attenuanti generiche e i benefici (es. sospensione condizionale) sono oggetto di un giudizio di fatto e discrezionale del giudice: possono essere esclusi sulla base di precedenti specifici o di elementi probatori (es. positività ad alcool o stupefacenti) e la loro valutazione, se motivata, non è sindacabile in cassazione.
- La revoca o la sospensione della patente, fuori dai casi in cui la legge prevede l'automatismo, richiede una motivazione puntuale ex art.218 d.lgs. n.285/1992; la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 ha escluso automatismi ma non impedisce al giudice di applicare la revoca se adeguatamente motivata sui criteri previsti.
- In Cassazione è fondamentale confrontarsi espressamente con le motivazioni del giudice di merito: argomentazioni generiche o tautologiche (es. 'errata quantificazione della pena' senza analisi della motivazione) determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende quando non sussistono elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma il ricorso è comunque infondato.
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