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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44165/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura impugnava la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen., ritenendo che il Tribunale avesse illegittimamente impedito una contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., volta a ricomprendere anche l'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., e che tale aggravante fosse comunque già implicitamente deducibile dal capo di imputazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Procura. Ha confermato che, a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, la fattispecie (artt. 624 e 625, n.2) era divenuta perseguibile a querela e che, con riguardo ai fatti anteriori alla riforma, il termine per proporre querela decorreva dalla data di entrata in vigore della riforma. Non essendo stata presentata querela nel termine transitorio, è sopravvenuta l'insussistenza della condizione di procedibilità e il giudice doveva dichiarare l'immediata improcedibilità dell'azione penale, impedendo quindi ulteriori attività di modifica o integrazione della contestazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625, n.7, non fosse stata sufficientemente descritta nel capo di imputazione (mancanza di riferimento normativo e di adeguata descrizione della "res"), per cui la sua introduzione in fase suppletiva avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza previsto dall'art. 521 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La norma sul furto è stata modificata dal d.lgs. 150/2022 rendendo la fattispecie, per i fatti anteriori, perseguibile a querela; la Corte ne trae la conseguenza che in mancanza di querela nel termine transitorio l'azione non può proseguire

  • art. 625, n.2 e n.7 cod. pen.

    L'art. 625 n.2 concerne l'aggravante contestata originariamente; la n.7 è l'aggravante "a effetto speciale" (es.: sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio). La Corte ha ritenuto che la n.7 non fosse stata adeguatamente contestata nel capo di imputazione e quindi non potesse essere introdotta in sentenza senza violare il principio di correlazione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato l'art. 624 c.p. rendendo la fattispecie perseguibile a querela; la modifica si applica dalla data indicata nel decreto e ha inciso sul regime di procedibilità dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.85

    Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato

    Regola transitoria che fa decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore del decreto per i reati commessi anteriormente; applicata dalla Corte per affermare che non essendosi proposta querela entro tale termine, la procedibilità è venuta meno

  • art. 517 c.p.p.

    Attribuisce al Pubblico Ministero il potere di procedere a contestazioni suppletive; la Corte riconosce il potere ma ne limita l'efficacia: non può essere utilizzato per far proseguire l'azione quando sia sopravvenuta l'insussistenza della condizione di procedibilità o l'estinzione del reato

  • art. 129 c.p.p.

    Imposta l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente l'improcedibilità (o l'estinzione) quando viene accertata l'assenza di condizioni di procedibilità o di cause di estinzione; la Corte lo considera principio pregiudiziale e di economia processuale

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra capo di imputazione e fatto ritenuto in sentenza; impedisce che il giudice pronunci una decisione fondata su una qualificazione diversa o su aggravanti non adeguatamente contestate, in mancanza di preventiva possibilità di difesa

  • artt. 336 e 337 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla valutazione formale della querela: la Corte osserva che non è stata presentata querela valutabile ai sensi di tali disposizioni nel termine previsto dal d.lgs. 150/2022

Massime di principio

  • Se una norma rende un reato perseguibile solo a querela e la modifica è applicata retroattivamente con termine transitorio, la querela deve essere presentata entro il termine previsto dalla norma transitoria; in mancanza, l'azione penale è improcedibile.
  • La contestazione suppletiva prevista dall'art. 517 c.p.p. non può essere utilizzata per "rivitalizzare" l'azione penale quando sia sopravvenuta l'insussistenza della condizione di procedibilità o quando il reato sia estinto: il potere del PM è limitato da condizioni sostanziali e temporali.
  • Il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'improcedibilità o l'estinzione (art. 129 c.p.p.) non appena rilevata la mancanza delle condizioni di procedibilità o l'esistenza di cause estintive, a tutela dell'economia processuale e della durata ragionevole del processo.
  • Non è possibile in sentenza ritenere provata un'aggravante che non sia stata adeguatamente descritta nel capo di imputazione: il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) tutela il diritto di difesa e impone che l'imputazione consenta di conoscere la specifica fattispecie circostanziale contestata.
  • Quando si intende aggravare la qualificazione giuridica di un fatto (es. introdurre aggravante a effetto speciale), l'accusa deve indicare con sufficiente chiarezza gli elementi costitutivi della circostanza aggravante (norma di riferimento o descrizione della "res"/natura del bene) per non pregiudicare il contraddittorio.
  • Il PM e la pubblica accusa devono valutare tempestivamente la situacióne probatoria e procedurale: l'aggiunta tardiva di circostanze aggravanti è rischiosa se sopraggiungono limiti di procedibilità o estinzione del reato.
  • In caso di riforme normative intervenute con efficacia retroattiva rispetto ai fatti, va prestata particolare attenzione al regime transitorio previsto dal legislatore, poiché determina termini e condizioni per la proposizione della querela o per la prosecuzione dell'azione penale.

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