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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-117/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 novembre 2025. — JYSK Kereskedelmi Kft. contro Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – Regolamento (UE) n. 995/2010 – Utilizzo, mantenimento e valutazione periodica di un sistema di dovuta diligenza – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articolo 6 – Gruppo di società – Accesso di un operatore a un sistema di dovuta diligenza mantenuto e valutato dalla sua società madre o messo a punto da un organismo di controllo e utilizzato da tale società madre. — Causa C-117/24

Giurisprudenza europea62024CJ0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento legno richiede un comportamento attivo dell'operatore, non una semplice possibilità di consultare il sistema di dovuta diligenza della capogruppo. Nel gruppo societario, ogni operatore resta tenuto a utilizzare, mantenere e valutare il sistema secondo le regole del regolamento, salvo la specifica ipotesi del sistema messo a punto da un organismo di controllo. La soluzione mira a preservare l'effettività dei controlli e l'obiettivo di contrastare il disboscamento illegale.

Regolamento legno: un operatore appartenente a un gruppo può limitarsi ad accedere al sistema di dovuta diligenza della società madre?

La questione giuridica

Se l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010 consentano a un operatore, appartenente a un gruppo di società, di conformarsi ai propri obblighi semplicemente avendo accesso agli elementi di un sistema di dovuta diligenza mantenuto e valutato dalla società madre, oppure messo a punto da un organismo di controllo e utilizzato dalla società madre.

Principio di diritto

Gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010 impongono a ciascun operatore che immette per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato dell'Unione di utilizzare attivamente un proprio sistema di dovuta diligenza adeguato alla propria attività; non è sufficiente il mero accesso agli elementi di un sistema predisposto, mantenuto o valutato dalla società madre del gruppo, né a un sistema messo a punto da un organismo di controllo ma utilizzato dalla società madre. L'esonero dal mantenimento e dalla valutazione periodica del sistema vale solo quando l'operatore utilizza un sistema messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell'articolo 8, e comunque nei limiti previsti dal regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 995/2010
  • Articolo 2, lettera c), regolamento (UE) n. 995/2010
  • Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 995/2010
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 995/2010
  • Articolo 8, regolamento (UE) n. 995/2010
  • Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 5, regolamento (UE) n. 995/2010
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012
  • Articoli 4 e 5, regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012

Regolamento legno: accesso al sistema di dovuta diligenza della società madre e obblighi dell'operatore

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in materia di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati. La Corte di giustizia interpreta il regolamento (UE) n. 995/2010, con particolare riferimento agli obblighi di utilizzare, mantenere e valutare un sistema di dovuta diligenza (SDD).

Fatti e procedimento principale

JYSK Kereskedelmi Kft., società ungherese interamente controllata da una società madre danese, importava legno e prodotti derivati da paesi terzi. L'autorità ungherese competente ha effettuato un controllo nel 2023 e ha ritenuto che JYSK avesse violato il regolamento n. 995/2010, irrogandole un'ammenda e ordinandole di predisporre un proprio SDD. La società contestava tale decisione sostenendo che il SDD mantenuto dalla società madre dovesse essere considerato sufficiente anche per la figlia, poiché il regolamento imporrebbe di usare un SDD, non di crearlo necessariamente in proprio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 995/2010, soprattutto i considerando 16, 17, 18 e 31;
  • l'articolo 2, lettera c), che definisce l'"operatore";
  • l'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sugli obblighi degli operatori;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, sugli elementi del SDD;
  • l'articolo 8, sugli organismi di controllo;
  • l'articolo 10, sui controlli degli operatori;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, in particolare gli articoli 4 e 5.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se sia conforme al regolamento che un operatore appartenente a un gruppo si limiti ad accedere agli elementi di un SDD:

  • mantenuto e valutato dalla società madre;
  • oppure messo a punto da un organismo di controllo e utilizzato dalla società madre.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue con chiarezza due obblighi distinti dell'operatore:

  • utilizzare un SDD conforme all'articolo 6, paragrafo 1;
  • mantenere e valutare periodicamente il SDD utilizzato, salvo il caso di un SDD predisposto da un organismo di controllo ai sensi dell'articolo 8.

Sul piano letterale, la nozione di "utilizzare" implica un comportamento attivo dell'operatore. Il SDD deve riguardare la specifica attività commerciale dell'operatore e il rischio concreto connesso a tale attività. La Corte osserva che il regolamento non prevede la possibilità generale di delegare a un terzo l'adempimento dell'obbligo di utilizzo del SDD.

Sul piano sistematico, i controlli delle autorità competenti ex articolo 10 devono poter verificare non solo l'esistenza del sistema, ma anche la documentazione, i registri e le procedure effettivamente applicate. Questa esigenza sarebbe vanificata se l'operatore potesse limitarsi a condividere l'accesso a un sistema elaborato da un terzo, anche se appartenente al medesimo gruppo.

La Corte valorizza anche il regolamento di esecuzione n. 607/2012, che ammette il ricorso a certificazioni o schemi verificati da terzi per la valutazione e attenuazione del rischio, ma non elimina l'obbligo dell'operatore di predisporre e applicare il SDD per la propria attività.

Sul piano teleologico, la soluzione è coerente con l'obiettivo del regolamento n. 995/2010 di combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato, riducendo al minimo il rischio di immissione sul mercato di legno di provenienza illegale. La Corte sottolinea che il mero accesso a un sistema elaborato da una società madre non garantisce un comportamento attivo sufficiente da parte dell'operatore figlio.

La Corte respinge inoltre l'argomento relativo all'esigenza di evitare oneri amministrativi indebiti: tale considerazione non può giustificare un'esenzione dagli obblighi sostanziali posti a carico di ciascun operatore.

Decisione/dispositivo

La Corte afferma che non è sufficiente, per adempiere agli obblighi del regolamento n. 995/2010, che un operatore di un gruppo possa semplicemente accedere agli elementi di un SDD predisposto, mantenuto e valutato dalla società madre, oppure predisposto da un organismo di controllo ma utilizzato dalla società madre. L'operatore deve essere esso stesso in grado di utilizzare attivamente un SDD conforme, e il ricorso a un terzo è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dal regolamento, in particolare per il mantenimento e la valutazione periodica quando il sistema è stato messo a punto da un organismo di controllo.

Principio affermato

Il regolamento (UE) n. 995/2010 richiede che l'operatore che immette legno o prodotti derivati sul mercato dell'Unione assuma in prima persona un ruolo attivo nell'uso del sistema di dovuta diligenza; il semplice accesso a un sistema della capogruppo o a un sistema predisposto da un organismo di controllo e utilizzato dalla capogruppo non basta a soddisfare gli obblighi dell'operatore figlio.

Come è indicizzato

Materieambienteforestalecommercio del legnodue diligence degli operatoricontrolli amministrativi

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