Sentenza n. 2526/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza, presentata con posta elettronica ordinaria il 5 novembre 2025. Nel corso del giudizio ha riferito che l'Amministrazione, con provvedimento dell'8 gennaio 2026, aveva disposto l'attivazione delle misure di accoglienza in suo favore e che, il 18 febbraio 2026, aveva effettivamente fatto accesso a un Centro di accoglienza straordinaria (CAS), chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'attivazione delle misure di accoglienza richieste e l'effettivo accesso del ricorrente a un CAS hanno fatto venir meno il comportamento inerte oggetto del ricorso, sicché non permaneva l'oggetto della controversia ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia. Il TAR si è riservato di liquidare con separato decreto il compenso del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Tribunale, pertanto, non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata fa venir meno l'oggetto della controversia e consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta effettivamente soddisfatta, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone non solo l'adozione dell'atto richiesto, ma anche la concreta realizzazione della situazione favorevole perseguita dal ricorrente, quando questa costituisca l'oggetto effettivo della domanda giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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