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Sentenza

Sentenza n. 1586/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0108354 del 04 agosto 2025, recante il parziale diniego all'accesso agli atti, richiesto con istanza del 23 maggio 2025, parzialmente rinnovata il 23 luglio 2025, dall'-OMISSIS- - ENPAPI; nonché per l'accertamento del diritto di ENPAPI di accedere pienamente e ottenere copia della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti, ma parzialmente negata con il provvedimento impugnato; e la condanna del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'ostensione di tale documentazione in forma integrale e senza omissioni.

Giustizia amministrativa202511442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso agli atti relativi ai reclami presentati al Garante da iscritti all’ente per presunte violazioni di dati personali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

Prevale il privato

La controversia

L’ente previdenziale ha impugnato il provvedimento con cui il Garante aveva consentito soltanto parzialmente l’accesso alla documentazione relativa a reclami presentati da alcuni iscritti in seguito a un data breach del sistema informatico dell’ente. La richiesta riguardava, in particolare, gli allegati ai reclami, tra cui screenshot di conversazioni WhatsApp e fotografie di schermate del portale istituzionale. L’ente deduceva che la documentazione fosse necessaria per ricostruire l’accaduto, verificare la correttezza della propria attività e esercitare il diritto di difesa sia nel procedimento dinanzi al Garante sia in ulteriori procedimenti giudiziari. Contestava quindi il diniego o l’oscuramento integrale degli screenshot, sostenendo che le esigenze difensive dovessero prevalere sulle esigenze di riservatezza. Il Garante aveva eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’archiviazione del procedimento amministrativo avviato nei confronti dell’ente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che l’archiviazione del procedimento dinanzi al Garante non facesse venir meno l’interesse all’accesso, poiché l’ente aveva indicato ulteriori esigenze difensive connesse ad altri procedimenti. Ha richiamato il principio secondo cui l’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nell’eventuale giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. Nel merito, ha distinto le due categorie di documenti. Quanto agli screenshot delle chat WhatsApp, ha confermato il diniego: i messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica istantanea costituiscono corrispondenza privata tutelata dall’art. 15 Cost.; l’ente non aveva allegato specifiche ragioni idonee a prevalere sulle esigenze di riservatezza e non era emersa un’utilità ulteriore concreta dell’accesso integrale. Quanto alle fotografie degli screenshot del portale web istituzionale dell’ente, ha invece ritenuto ingiustificati il diniego e l’oscuramento, poiché riguardavano dati che l’ente avrebbe dovuto comunque avere nella propria disponibilità e che risultavano utili a ricostruire il malfunzionamento informatico. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso e ordinato al Garante di consentire, entro trenta giorni, l’ostensione integrale e senza omissioni dei soli screenshot del portale istituzionale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; nel caso concreto l’interesse difensivo dell’ente permaneva anche dopo l’archiviazione del procedimento dinanzi al Garante.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso; il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti e il rilascio delle copie.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non ricorre quando persistano ulteriori esigenze difensive riferite ad altri procedimenti.

  • art. 15 Cost.

    La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili.

    La tutela della corrispondenza si estende ai messaggi elettronici e alle conversazioni WhatsApp; l’accesso integrale può essere negato in assenza di specifiche ragioni difensive prevalenti.

  • art. 59 d.lgs. 196/2003

    Il bilanciamento tra accesso e riservatezza può essere realizzato anche mediante l’oscuramento dei dati, quando la riproduzione integrale pregiudichi interessi di terzi senza fornire un’utilità ulteriore al richiedente.

  • art. 5, paragrafo 1, lett. c), Regolamento (UE) 2016/679

    I dati personali sono: c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»).

    Il principio di minimizzazione impone di limitare l’ostensione ai dati necessari, ma non giustifica l’oscuramento quando i dati richiesti riguardino informazioni che il richiedente avrebbe comunque dovuto possedere e siano utili alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 8 CEDU

    Tutela la vita privata e la corrispondenza e concorre a giustificare il bilanciamento con il diritto di accesso.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione della documentazione, fissando nel caso concreto un termine di trenta giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione detentrice e il giudice non devono valutare preventivamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nell’eventuale giudizio cui il richiedente intende partecipare; tale valutazione spetta all’autorità giudiziaria investita della controversia, salvo l’assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.
  • L’archiviazione del procedimento amministrativo cui l’accesso era inizialmente collegato non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse quando il richiedente dimostri che i documenti restano funzionali all’esercizio della difesa in ulteriori procedimenti.
  • I messaggi scambiati tramite WhatsApp e altri sistemi di messaggistica istantanea rientrano nella nozione costituzionale di corrispondenza e sono protetti dall’art. 15 Cost.; l’accesso integrale a screenshot di tali conversazioni può essere negato quando il richiedente non indichi specifiche ragioni difensive idonee a prevalere sulla segretezza delle comunicazioni.
  • Il principio di minimizzazione dei dati può giustificare l’oscuramento parziale dei documenti, ma non consente di oscurare informazioni relative al sistema informatico istituzionale del richiedente quando tali informazioni dovrebbero essere nella sua disponibilità e risultino concretamente utili a ricostruire un malfunzionamento e le sue cause.
  • Nel bilanciamento tra accesso e riservatezza, l’ostensione deve essere disposta integralmente quando il documento non contiene, per la sua natura e per il rapporto con il richiedente, dati di terzi la cui conoscenza ecceda l’utilità difensiva perseguita.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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