Ordinanza n. 159/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che lo ha sospeso dal servizio, notificato il 31 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer possa, la proposta del Direttore generale del personale e ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, ma riferisce che il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento alla luce degli sviluppi del procedimento penale e della norma applicata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, il provvedimento non apparisse prima facie inficiato dai vizi dedotti. La valutazione è stata svolta considerando gli sviluppi del procedimento penale e la ratio dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 449/1992. È stato quindi ritenuto insussistente il fumus boni iuris, senza ravvisare la necessità di concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449
sospeso dal servizio il ricorrente ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di sospensione dal servizio; il TAR ha richiamato la ratio della norma nel ritenere non manifestamente illegittima la misura.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi al procedimento penale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la legge attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità in materia di sospensione dal servizio, la misura può essere sospesa solo se emergono, già a un esame prima facie, vizi di legittimità sufficientemente plausibili.
- Gli sviluppi del procedimento penale e la ratio della disposizione che fonda la sospensione dal servizio costituiscono elementi rilevanti per la valutazione cautelare della non manifesta illegittimità del provvedimento.
- L'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare, senza necessità di una distinta valutazione favorevole del periculum in mora.
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