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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06986/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso avverso l'ordinanza della corte d'appello resa in sede esecutiva, con cui era stata esclusa l'applicazione del vincolo della continuazione tra, da un lato, un reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e i relativi reati-fine, commessi tra novembre 2018 e il 15 aprile 2019, e, dall'altro, un reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 relativo alla detenzione, nella propria abitazione, di circa 43 grammi di cocaina, accertato il 17 febbraio 2022, quindi quasi tre anni dopo la cessazione dell'operatività del sodalizio. Il ricorrente ha sostenuto che l'attività dell'associazione sarebbe proseguita sino al febbraio 2021 e che la sostanza stupefacente sequestrata nel 2022 sarebbe stata ricevuta durante la partecipazione al sodalizio; a supporto avrebbe richiamato una decisione separata, però non prodotta. La censura è stata considerata generica e priva di autosufficienza, oltre che confutativa, perché non idonea a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata, fondata sulla distanza cronologica tra i fatti e sull'assenza di concreti indicatori di un unico programma criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra i reati indicati, perché non era stata dimostrata la preordinazione unitaria richiesta per l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. in fase esecutiva. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate generiche e non autosufficienti, anche per la mancata produzione della decisione richiamata a sostegno della tesi difensiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva la continuazione tra reati accertati in diverse sedi può essere riconosciuta solo se i fatti rientravano originariamente in un medesimo programma criminoso, da accertare attraverso concreti indicatori e non tramite mere presunzioni o congetture.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come titolo del reato-fine autonomamente accertato nel 2022, oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova di un originario programma criminoso unitario, già delineato nelle sue caratteristiche essenziali al momento del primo reato.
  • Non è sufficiente la mera appartenenza a un sodalizio criminoso o una generica attitudine a delinquere: la continuazione si distingue dalla serialità criminosa espressione di un programma di vita criminale.
  • La verifica dell'unicità del disegno criminoso deve fondarsi su concreti indicatori, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; nessun indice isolato è decisivo se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.
  • L'accertamento sulla sussistenza del vincolo della continuazione è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, priva di illogicità manifesta o travisamento dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione deve essere specifico e autosufficiente: non sono idonee censure generiche o supportate da documenti non prodotti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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