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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' ha chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica versata nel periodo gennaio 2010-ottobre 2011, sostenendo l'incompatibilita' della normativa nazionale con la direttiva 2008/118/CE. L'amministrazione ha negato il rimborso per mancanza di legittimazione della ricorrente, ritenendo che il rapporto tributario sia tra fisco e fornitore (venditore) e non tra fisco e consumatore finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ratione personae, l'obbligato fiscale per accise e relative addizionali sull'energia elettrica e' il fornitore/venditore che immette in consumo; il diritto al rimborso verso l'amministrazione spetta quindi al fornitore. Il consumatore finale cui il fornitore abbia addebitato l'imposta puo' promuovere un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; solo in via eccezionale, qualora l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza del fornitore), il consumatore puo' chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso, ma deve allegare e provare le circostanze che giustificano tale legittimazione straordinaria. Sono stati enunciati principi di diritto che chiariscono termini e modalita' (termine biennale per il fornitore che non ha rivalsa; 90 giorni per il fornitore dopo sentenza definitiva favorevole del consumatore). Il ricorso e' rigettato e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008

    art. 1, par. 2; art. 9, par. 2

    Fissa il principio generale sul rimborso delle accise e rimanda agli Stati membri le modalita' di attuazione; la Corte italiana richiama il principio di effettivita' ma ritiene che l'assenza di rimedi ordinari non implichi automaticamente la legittimazione diretta del consumatore verso l'amministrazione, salvo casi di impossibilita' o eccessiva difficolta'.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.)

    art. 2, comma 1 e 4; art. 14; art. 16, comma 3; art. 53, comma 1, lett. a); art. 56

    Stabilisce che l'obbligazione dell'accisa nasce alla fabbricazione o importazione e individua il fornitore/venditore quale soggetto obbligato per l'accisa sull'energia elettrica; dispone il rimborso quando l'accisa risulta indebitamente pagata e prevede i termini e le condizioni (compreso il meccanismo del rimborso da parte del fornitore che abbia subito una condanna a restituire al consumatore).

  • Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511

    art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis)

    Stabilisce che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dai soggetti obbligati indicati dal T.U.A. e sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa; conferma la titolarita' del fornitore come soggetto passivo.

  • Decreto Legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1, conv. L. 27 novembre 1982, n. 873

    Prevede il diritto al rimborso per chi ha indebitamente corrisposto tributi quando prova che l'onere non e' stato trasferito, ma la Corte osserva che tale disciplina e' applicabile solo quando i tributi non rilevano per l'ordinamento comunitario.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428

    art. 29, comma 2 e comma 3

    Stabilisce che i tributi riscossi in applicazione di norme nazionali incompatibili con il diritto comunitario sono rimborsati salvo che l'onere sia stato trasferito su altri soggetti; vieta alle amministrazioni di presumere la traslazione e disciplina il rimborso nei casi rilevanti per l'ordinamento comunitario.

Massime di principio

  • Il soggetto legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione per accise e addizionali sull'energia elettrica e' il fornitore (venditore) che e' obbligato fiscalmente.
  • Il consumatore finale che abbia subito l'addebito delle accise deve agire civilisticamente contro il fornitore con una azione di ripetizione dell'indebito per ottenere la restituzione delle somme.
  • Solo in via eccezionale il consumatore puo' rivolgersi direttamente all'amministrazione per il rimborso: deve dimostrare che l'azione verso il fornitore e' impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza del fornitore) e che, in mancanza di tale via, l'effettivita' del diritto al rimborso sarebbe compromessa.
  • Il fornitore che non abbia addebitato l'imposta al consumatore puo' chiedere il rimborso entro due anni dalla data del pagamento; se il consumatore ottiene una sentenza definitiva contro il fornitore, quest'ultimo ha 90 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all'amministrazione.
  • Onere della prova: e' il consumatore che intende ottenere il rimborso diretto dall'amministrazione a dover allegare e provare i fatti che giustificano la legittimazione straordinaria (impossibilita' o eccessiva difficolta' dell'azione contro il fornitore).
  • Il sistema deve rispettare i principi unionali di equivalenza e di effettivita': gli Stati membri possono disciplinare i requisiti per il rimborso, purche' non si creino ostacoli pratici all'esercizio del diritto comunitario.

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