Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 775/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di revoca dei PROT: riferimento ai decreto PROT: -OMISSIS- emesso il 04.04.2024 e notificato al datore di lavoro in pari data (all. 1); PROT: -OMISSIS- emesso il 04.04.2024 e notificato al datore di lavoro in pari data (all. 2); PROT: -OMISSIS- emesso il 03.04.2024 e notificato al datore di lavoro in pari data (all. 3); PROT: -OMISSIS- emesso il 03.04.2024 e notificato al datore di lavoro in pari data (all. 4) emanati dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Lecce con cui ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato già emesso ai sensi dell’art. 22 D.lgs 25.07.1998 n.286 e dell’art.31 del D.P.R. 394/99 e succ. modifiche ed integrazioni in data 27.03.2023, dal signor -OMISSIS- (-OMISSIS-) nato in India il 04.04.1987 e residente in Lecce alla via -OMISSIS- nella qualità di legale rappresentante della ditta “-OMISSIS- S.r.l.”(P. IVA -OMISSIS-) con sede in Lizzanello (Le) alla via -OMISSIS- in favore dei Signori -OMISSIS- ; Sig. -OMISSIS-; Sig. -OMISSIS-; Sig. -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato e all’ingresso in Italia, adottati il 3 e 4 aprile 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato il 27 marzo 2023 domande di nulla osta al lavoro subordinato per quattro cittadini stranieri. Dopo il parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rilasciato i nulla osta, rilevando successivamente, in sede di controllo, la mancata allegazione dell’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale con le caratteristiche richieste. La società ha impugnato i conseguenti provvedimenti di revoca deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 2, 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la legittimità della revoca e l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione amministrativa. L’istanza cautelare era stata già respinta perché non risultava prodotta la documentazione relativa alla verifica presso il Centro per l’Impiego e perché l’amministrazione aveva correttamente applicato la disciplina sulla revoca conseguente all’accertamento sopravvenuto di elementi ostativi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovata la mancata allegazione, alle istanze di nulla osta, dell’attestazione relativa alla verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Tale verifica e la relativa documentazione costituiscono un presupposto inderogabile della domanda ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998. Il successivo accertamento dell’assenza di tale requisito legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, e dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022. Il potere di revoca non è limitato alle sole ipotesi di reati ostativi o di documentazione contraffatta, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso e il lavoro dello straniero. Le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione sono state ritenute infondate: i provvedimenti indicavano quale ragione della revoca la documentazione mancante concernente la verifica presso il Centro per l’Impiego, e la carenza documentale risultava dagli atti. Le ulteriori doglianze sono state giudicate generiche e indimostrate. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate per le particolari condizioni personali, sociali ed economiche della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il Centro per l’Impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l’immigrazione

    La verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e la relativa documentazione costituiscono requisito necessario dell’istanza di nulla osta.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno

    L’accertamento successivo di un elemento ostativo previsto dalla disciplina del lavoro subordinato dello straniero comporta la revoca del nulla osta; la disposizione si applica anche alla mancanza di requisiti documentali prescritti per l’ingresso.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    La disposizione consente la revoca del nulla osta quando, dopo il suo rilascio, siano accertati elementi ostativi o la mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa per l’ingresso e il lavoro dello straniero.

  • art. 22, commi 5 e 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Richiamati dalla ricorrente nel motivo di ricorso; il testo della sentenza non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, debitamente documentata, costituisce un requisito inderogabile dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato dello straniero residente all’estero.
  • Il successivo accertamento della mancanza di un requisito prescritto per l’ingresso e il lavoro subordinato dello straniero legittima la revoca del nulla osta già rilasciato, anche quando l’accertamento intervenga dopo il rilascio per il mero decorso del termine procedimentale.
  • Il potere di revoca del nulla osta non è limitato alle sole ipotesi di reati ostativi, uso di documenti contraffatti o altre fattispecie tipizzate, ma comprende ogni caso di accertata carenza dei presupposti normativi per l’ingresso del lavoratore straniero.
  • La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente quando individua nella mancata produzione della documentazione relativa alla verifica presso il Centro per l’Impiego la ragione ostativa e tale carenza risulta comprovata dagli atti del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.