Cassazione Penale, Sentenza n. 2824/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si contestava l'applicazione, nella sentenza impugnata, della circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che i precedenti indicati nel casellario non riguarderebbero reati della stessa indole (in particolare non sarebbero omogenei ai reati contestati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) e che, quindi, l'applicazione della recidiva fosse basata su un equivoco percettivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse un errore 'percettivo' immediatamente e oggettivamente verificabile, ma una valutazione di merito e di interpretazione giuridica non sindacabile con il rimedio straordinario. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice, e che i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 sono frequentemente motivati da finalità di lucro, elemento che li rende omogenei rispetto ai precedenti ascritti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
ricorso straordinario per errore di fatto
Definisce il rimedio straordinario per errore di fatto; la Corte richiede che l'errore sia di natura percettiva, immediatamente e oggettivamente rilevabile e non consistenti in valutazioni o interpretazioni giuridiche
art. 99 c.p.
Stabilisce l'aggravante della recidiva reiterata; la Corte interpreta che è sufficiente la presenza, al momento del reato, di più condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, senza bisogno di una precedente dichiarazione di recidiva semplice
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
disciplina dei reati in materia di sostanze stupefacenti
I reati di cui agli artt. 73 e 74 possono essere motivati anche da finalità di lucro; tale elemento rende i precedenti per reati economico-lucrativi omogenei rispetto alla condotta contestata
art. 616 c.p.p.
condanna alle spese e sanzioni in caso di inammissibilità
Consente la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento in favore della cassa delle ammende
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
regole sulla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti
Normano la procedura di trattazione in camera di consiglio senza udienza orale se non richiesta nei termini; qui il ricorso è stato trattato in mancanza di richiesta di trattazione orale
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per errori di natura meramente percettiva, immediatamente verificabili e non per valutazioni o interpretazioni giuridiche.
- La distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio è cruciale: se la critica riguarda valutazioni di merito o interpretazioni normative, il rimedio straordinario è inammissibile.
- Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. è sufficiente la presenza simultanea di più condanne definitive per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice.
- Nel valutare l'omogeneità 'dell'indole' dei reati ai fini della recidiva, va considerato l'elemento motivazionale (es. fine di lucro) che può rendere reati formalmente diversi sostanzialmente affini.
- Se si discute la natura dei precedenti o l'interpretazione della norma incriminatrice, il rimedio adeguato è l'impugnazione nei gradi ordinari o il rinnovo della strategia difensiva in sede di merito, non il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Azioni difensive poco fondate o basate su valutazioni giuridiche errate possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre il ricorso straordinario.
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