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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2824/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si contestava l'applicazione, nella sentenza impugnata, della circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che i precedenti indicati nel casellario non riguarderebbero reati della stessa indole (in particolare non sarebbero omogenei ai reati contestati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) e che, quindi, l'applicazione della recidiva fosse basata su un equivoco percettivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse un errore 'percettivo' immediatamente e oggettivamente verificabile, ma una valutazione di merito e di interpretazione giuridica non sindacabile con il rimedio straordinario. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento del reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice, e che i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 sono frequentemente motivati da finalità di lucro, elemento che li rende omogenei rispetto ai precedenti ascritti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    ricorso straordinario per errore di fatto

    Definisce il rimedio straordinario per errore di fatto; la Corte richiede che l'errore sia di natura percettiva, immediatamente e oggettivamente rilevabile e non consistenti in valutazioni o interpretazioni giuridiche

  • art. 99 c.p.

    Stabilisce l'aggravante della recidiva reiterata; la Corte interpreta che è sufficiente la presenza, al momento del reato, di più condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, senza bisogno di una precedente dichiarazione di recidiva semplice

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    disciplina dei reati in materia di sostanze stupefacenti

    I reati di cui agli artt. 73 e 74 possono essere motivati anche da finalità di lucro; tale elemento rende i precedenti per reati economico-lucrativi omogenei rispetto alla condotta contestata

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e sanzioni in caso di inammissibilità

    Consente la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento in favore della cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.

    regole sulla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti

    Normano la procedura di trattazione in camera di consiglio senza udienza orale se non richiesta nei termini; qui il ricorso è stato trattato in mancanza di richiesta di trattazione orale

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo per errori di natura meramente percettiva, immediatamente verificabili e non per valutazioni o interpretazioni giuridiche.
  • La distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio è cruciale: se la critica riguarda valutazioni di merito o interpretazioni normative, il rimedio straordinario è inammissibile.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. è sufficiente la presenza simultanea di più condanne definitive per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice.
  • Nel valutare l'omogeneità 'dell'indole' dei reati ai fini della recidiva, va considerato l'elemento motivazionale (es. fine di lucro) che può rendere reati formalmente diversi sostanzialmente affini.
  • Se si discute la natura dei precedenti o l'interpretazione della norma incriminatrice, il rimedio adeguato è l'impugnazione nei gradi ordinari o il rinnovo della strategia difensiva in sede di merito, non il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Azioni difensive poco fondate o basate su valutazioni giuridiche errate possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre il ricorso straordinario.

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