Cassazione Civile, Ordinanza n. 09515/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti del titolare di una farmacia, con recupero a tassazione di maggiori IVA, IRPEF, IRAP e addizionale regionale sulla base degli studi di settore. Nel contraddittorio endoprocedimentale il contribuente aveva sostenuto che l'anno accertato non fosse rappresentativo perché l'attività era stata iniziata da pochi mesi e che anche il valore del magazzino non dovesse essere assunto al prezzo del contratto di acquisto, essendo la merce reperibile presso normali fornitori a prezzo inferiore; aveva inoltre prodotto elementi campionari sugli sconti praticati. L'Ufficio aveva ridotto l'originaria pretesa ma aveva confermato il valore di magazzino secondo il prezzo contrattuale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo da un lato la correttezza dell'accertamento fondato sugli studi di settore e, dall'altro, la correttezza dell'utilizzo del valore convenzionale di acquisto del magazzino rispetto a quello sostenuto dalla parte privata, contestando in sostanza la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, anche a seguito della rimodulazione effettuata in contraddittorio, lo scostamento rispetto ai parametri degli studi di settore era comunque molto ridotto; soprattutto, ha ritenuto che il motivo, dietro la formale denuncia di violazione di legge, mirasse a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sul valore del magazzino, operazione preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, il libero convincimento e la scelta tra diverse risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e che la censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra di per sé una violazione di legge, ma deve essere veicolata, nei limiti oggi consentiti, come vizio motivazionale. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente; non si è applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione e falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Norma invocata dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento; nel caso concreto la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 62-sexies d.l. 331/1993
Il requisito della grave incongruenza costituisce presupposto necessario dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 2729 c.c.
Richiamato a sostegno della critica alla valutazione degli indizi; la Corte esclude di poter rivalutare il merito probatorio.
art. 2697 c.c.
Invocato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è reputata inammissibile perché tende a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove.
art. 115 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi deducibili nei limiti consentiti.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non configura automaticamente un error in procedendo, ma può tradursi in vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il corretto paradigma per censurare, nei limiti attuali, l'erronea valutazione delle prove e il difetto di motivazione.
art. 1, comma 23, l. 296/2006
Richiamato per escluderne portata innovativa e leggerne la funzione in chiave di coordinamento e semplificazione normativa.
art. 10, comma 1, l. 146/1998
La modifica legislativa richiamata non incide sul requisito della grave incongruenza per gli avvisi successivi al 1° gennaio 2007.
art. 37, comma 2, lett. b, d.l. 226/2006
Cita l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della l. 146/1998 nel ragionamento sulla disciplina degli studi di settore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non applicato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il requisito della grave incongruenza costituisce presupposto necessario dell'azione accertativa; tuttavia, una volta accertato il superamento di tale soglia, la valutazione delle giustificazioni del contribuente e dei dati di magazzino resta riservata al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non il riesame del merito.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non integra, di regola, un autonomo vizio di violazione di legge, ma deve essere ricondotta al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Quando il giudice di merito abbia scelto tra dati contrapposti un certo valore probatorio, spiegando la propria adesione a una delle ricostruzioni offerte, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito salvo che siano violati criteri legali di prova o sia del tutto mancante la motivazione.
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