Sentenza del 30/05/2017 n. 3133 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva respinto i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009. Nel merito contestava l’incremento retroattivo del valore delle aree edificabili, disposto con delibera comunale del 2012 con effetto dal 2007, sostenendo la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e l’applicabilità del precedente valore comunale di Euro 25,82 al metro quadro, anziché quello di Euro 40 al metro quadro. La SAP ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, perché notificato dal difensore tramite PEC in una fase in cui tale modalità non era ancora ammessa per il processo tributario nel Lazio, e perché formulato in modo generico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’eccezione preliminare della SAP e ha dichiarato l’appello inammissibile, senza esaminare le contestazioni relative alla retroattività dei valori delle aree edificabili e alla determinazione dell’ICI. Ha ritenuto che, all’epoca, la notifica via PEC non fosse validamente utilizzabile nel processo tributario presso la Commissione competente, in assenza delle condizioni previste per il processo tributario telematico. Ha inoltre rilevato la genericità dell’appello per mancata specificazione dei vizi della sentenza impugnata. G. G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della SAP, liquidate in Euro 500, oltre accessori, nonché dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992
La norma riguarda la determinazione della base imponibile ICI, in particolare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili. La sentenza non ha esaminato nel merito la questione della legittimità dell’incremento retroattivo dei valori.
Artt. 20, commi 1 e 2, 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario gli atti devono essere notificati secondo le forme previste dalla disciplina processuale tributaria, tramite ufficiale giudiziario o servizio postale, salvo le specifiche regole del processo tributario telematico applicabili ratione temporis.
Art. 1 della Legge n. 53/1994
La notificazione in proprio dell’avvocato tramite PEC era ritenuta riferibile agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ma non, nel caso esaminato, agli atti del processo tributario.
Art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011
Ha previsto l’introduzione progressiva del processo tributario telematico, subordinandone l’applicazione all’emanazione delle regole tecniche e all’individuazione graduale delle Commissioni tributarie interessate.
D.M. MEF n. 163/2013, artt. 10 e 11
Ha disciplinato le modalità del processo tributario telematico, prevedendo nella fase iniziale la facoltatività del deposito telematico e la necessità di mantenere coerenza nelle modalità utilizzate nei diversi gradi e nelle successive fasi del giudizio.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell’impugnazione, impone il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Art. 1, comma 17, della Legge n. 228/2012
Ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario la corretta notificazione dell’impugnazione è un requisito essenziale: una notifica effettuata con modalità telematiche non ancora abilitate nel territorio e nel periodo di riferimento può comportare l’inammissibilità dell’appello.
- Prima di utilizzare la PEC o il deposito telematico occorre verificare la disciplina temporale e territoriale applicabile, nonché le modalità ammesse dalla Commissione tributaria competente.
- Un appello deve indicare specificamente i motivi di censura contro la sentenza impugnata; la mera riproposizione delle contestazioni di merito o una critica generica può determinare l’inammissibilità.
- Quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi processuali, il giudice può non esaminare affatto le questioni sostanziali, anche se potenzialmente fondate.
- La soccombenza processuale può comportare, oltre alle spese legali, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili.
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