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Sentenza

Sentenza n. 3753/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2546/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi collettivi e cumulativi contro le intimazioni di pagamento del prelievo supplementare 2014/2015 e aveva respinto, per i vizi propri, il ricorso contro la cartella di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della riunione dei ricorsi, la mancata sospensione del giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio relativo all’atto di accertamento presupposto, l’illegittima declaratoria di inammissibilità dei ricorsi collettivi e cumulativi, vizi di motivazione della cartella e omessa indicazione o notificazione degli atti presupposti. Sono stati inoltre riproposti i motivi di primo grado relativi all’incompetenza di Avepa e dei suoi dirigenti, alla violazione della disciplina europea e nazionale sul prelievo supplementare, al difetto di motivazione e di istruttoria, alla mancata comunicazione degli atti presupposti, all’errata quantificazione dell’eccedenza, alla revoca delle quote aggiuntive e all’impossibilità di accedere alla rateizzazione. In particolare, l’appellante ha sostenuto che, per la campagna 2014/2015, lo Stato italiano non avrebbe potuto stabilire categorie prioritarie ulteriori per la redistribuzione dell’eccedenza senza la preventiva consultazione della Commissione europea. Nelle more, il TAR Veneto, con sentenza n. 2342/2025, ha annullato l’atto di accertamento del prelievo relativo alla medesima campagna, presupposto delle intimazioni e della cartella; l’amministrazione non aveva proceduto allo sgravio della cartella.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto dell’annullamento dell’atto impositivo presupposto e del conseguente effetto caducante sugli atti successivi. Quanto alle intimazioni di pagamento del 2016, ha dichiarato improcedibile l’appello nella parte diretta a contestare la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi collettivi e cumulativi: anche senza rimuovere formalmente quel capo della sentenza, le intimazioni erano ormai prive di effetto per l’annullamento dell’atto a monte. Quanto alla cartella di pagamento, ha invece ritenuto persistente l’interesse all’annullamento, poiché non risultava intervenuto lo sgravio, e ha accolto l’appello in parziale riforma della sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto fondata la censura di illegittimità comunitaria dell’operazione di calcolo e redistribuzione del prelievo: la disciplina europea applicabile alla campagna 2014/2015 richiedeva la preventiva comunicazione alla Commissione dei criteri oggettivi ulteriori rispetto a quelli europei per la restituzione dell’eccedenza; tale consultazione non risultava effettuata. Il Consiglio di Stato ha richiamato la continuità sostanziale tra l’art. 16 del regolamento CE n. 595/2004 e l’art. 84 del regolamento CE n. 1234/2007, nonché la propria giurisprudenza e le sentenze della Corte di giustizia UE. Ha quindi annullato la cartella sia per invalidità derivata dall’annullamento dell’atto presupposto, sia per l’illegittimità comunitaria dei criteri di redistribuzione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla riunione dei ricorsi; la questione è stata superata dagli effetti caducanti derivanti dall’annullamento dell’atto presupposto.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dall’appellante per sostenere la necessità della sospensione del giudizio conseguenziale in attesa della definizione del giudizio sull’atto presupposto.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità; il Consiglio di Stato ha rilevato che la sospensione sarebbe stata necessaria con riguardo alla cartella, in presenza di motivi di invalidità derivata.

  • art. 40 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’ammissibilità dei ricorsi collettivi e cumulativi; la relativa questione è divenuta irrilevante per le intimazioni, ormai prive di effetto.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla valutazione dell’istruttoria e degli elementi probatori; i motivi ulteriori sono stati assorbiti.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla riunione dei giudizi; la decisione non ha fondato l’accoglimento su tale censura.

  • art. 16 regolamento CE n. 595/2004

    La disposizione è stata ritenuta applicabile anche alla campagna 2014/2015; lo Stato poteva introdurre categorie prioritarie ulteriori per la restituzione solo previa consultazione della Commissione europea, condizione di legittimità del criterio ulteriore.

  • art. 84 regolamento CE n. 1234/2007

    La disposizione conferma, per la campagna 2014/2015, la necessità di comunicare alla Commissione i criteri oggettivi utilizzati per la redistribuzione del prelievo eccedente; l’omessa consultazione rende illegittimi i meccanismi di restituzione.

  • art. 230 regolamento UE n. 1308/2013

    Richiamato dall’appellante per sostenere la permanenza in vigore della disciplina europea sino alla fine del regime delle quote latte.

  • Regolamento di esecuzione UE n. 2015/517

    Richiamato nel quadro della disciplina europea applicabile all’ultima campagna del regime delle quote latte; l’appellante ne ha dedotto la violazione.

  • Regolamento di esecuzione UE n. 2015/447

    Richiamato dall’appellante in relazione alla quantificazione del quantitativo nazionale e dell’eccedenza produttiva.

  • Regolamento CE n. 1234/2007

    Costituisce una delle fonti europee del regime del prelievo supplementare e della redistribuzione dell’eccedenza; il giudice ne ha valorizzato la continuità con l’art. 16 del regolamento CE n. 595/2004.

  • Regolamento CE n. 595/2004

    Disciplina i criteri e le condizioni della restituzione del prelievo; l’introduzione di criteri nazionali ulteriori richiede la preventiva consultazione della Commissione.

  • art. 9 d.l. n. 49/2003, convertito in l. n. 119/2003

    Richiamato tra le norme nazionali poste a fondamento del prelievo e censurate per contrasto con il diritto europeo.

  • artt. 1 e 2 d.l. n. 51/2015, convertito in l. n. 91/2015

    Richiamati in relazione alla disciplina nazionale applicata alla campagna 2014/2015 e ai criteri di redistribuzione del prelievo.

  • art. 23 l. n. 160/2016

    Richiamato dall’appellante in relazione alla rideterminazione degli importi del prelievo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato per i dedotti vizi di motivazione degli atti impositivi e della cartella; tali profili non sono stati esaminati per l’accoglimento delle censure assorbenti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dall’appellante in relazione al principio del giusto processo; la decisione non ha accolto l’appello su tale specifico profilo.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo presupposto è annullato con sentenza, gli atti successivi che su di esso si fondano sono privi di valida base e subiscono, in via derivata, l’effetto caducante dell’annullamento, anche se l’amministrazione non ha ancora proceduto allo sgravio.
  • L’interesse all’annullamento di una cartella di pagamento permane quando l’amministrazione non abbia disposto lo sgravio, nonostante l’annullamento dell’atto impositivo presupposto.
  • La disciplina europea del prelievo supplementare applicabile alla campagna 2014/2015 impone la preventiva consultazione della Commissione europea quando lo Stato membro introduca, per la redistribuzione dell’eccedenza, categorie prioritarie o criteri oggettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea.
  • L’omessa consultazione della Commissione europea costituisce violazione della disciplina europea e determina l’illegittimità dei criteri nazionali di redistribuzione del prelievo e degli atti impositivi fondati su tali criteri.
  • La sopravvenuta caducazione dell’atto presupposto può rendere improcedibile, per carenza di interesse, l’impugnazione degli atti consequenziali già dichiarata inammissibile per ragioni processuali, quando tali atti siano ormai privi di effetti; resta invece esaminabile l’impugnazione autonoma di un atto consequenziale ancora formalmente efficace, come una cartella non sgravata.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

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