Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37404/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del pubblico ministero contestava l'assoluzione degli imputati per i reati di cui all'art. 6, commi 1 e 6, legge n. 401/1989 sostenendo che si tratta di reato di pericolo concreto e che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato il pericolo confondendolo con l'effettiva realizzazione dell'incontro tra gli imputati e la tifoseria avversaria. Il P.M. rilevava che, secondo gli atti di p.g., il luogo in cui gli imputati erano stati individuati (un bar noto come ritrovo della tifoseria granata) si trovava a circa 500 metri dall'ingresso del settore ospiti, sicché sussisteva il rischio concreto di contatto. Quanto a Nigro Karim, il P.M. censurava l'assoluzione per il reato ex art. 6‑bis L. 401/89 ritenendo illogica la decisione che non avrebbe valorizzato il riconoscimento operato da un operatore di polizia che lo avrebbe visto a breve distanza e che lo avrebbe poi visto lanciare una cinghia colpendo un'auto; il P.M. contestava inoltre l'affermazione del giudice secondo cui l'uomo identificato sarebbe stato travisato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento alle assoluzioni relative agli articoli 6, commi 1 e 6, della legge 401/1989 e ha annullato la sentenza impugnata rimettendo gli atti per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, per tutti gli imputati in relazione a quei reati. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. con riferimento all'assoluzione di Nigro Karim per il reato di cui all'art. 6‑bis L. 401/1989, ritenendo che la censura fosse generica e priva della necessaria documentazione a sostegno (violazione del principio di autosufficienza delle deduzioni in Cassazione).

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1 e 6, legge 13 dicembre 1989 n. 401

    La norma incrimina l'accesso a luoghi connessi alle manifestazioni sportive e identifica un reato di pericolo concreto: occorre valutare, caso per caso, la sussistenza del rischio effettivo di contatti pericolosi tra il soggetto sottoposto al divieto e gli spettatori (valutazione che tiene conto del luogo di presenza, delle vie di passaggio, sosta e transito). L'assenza dell'evento (cioè dell'effettivo incontro) non esclude che sussistesse un pericolo concreto.

  • art. 6‑bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401

    Norma distinta riguardante condotte connesse a violenze o turbative in occasione di manifestazioni sportive: la responsabilità richiede prova adeguata dell'azione e dell'identità dell'agente; la decisione di merito che assolve può essere contestata in Cassazione solo con motivazioni e documentazione che rispettino il principio di autosufficienza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Consentono il ricorso per cassazione per motivi relativi alla violazione di legge e alla illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione; però la Corte ricorda che i motivi che deducano manifesta illogicità o contraddittorietà devono rispettare il principio di autosufficienza e allegare o trascrivere gli atti rilevanti, pena l'inammissibilità.

  • Principio di autosufficienza (giurisprudenza di Cassazione, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017)

    In Cassazione sono inammissibili i motivi che lamentino manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione se si limitano a richiamare atti senza la loro integrale trascrizione o allegazione; il ricorrente deve rendere il motivo autosufficiente documentalmente.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 6 L. 401/1989 è un reato di pericolo concreto: per affermarlo il giudice deve valutare la concreta possibilità di contatto pericoloso tra l'interdetto e la tifoseria avversaria sulla base della situazione di fatto (luogo, vie di passaggio, punti di ritrovo), non limitarsi alla constatazione che l'incontro non si sia effettivamente verificato.
  • La mera assenza dell'evento (nessun effettivo incontro o scontro) non prova l'assenza di pericolo; la valutazione deve essere prospettica e basata sulle condizioni obiettive che potevano favorire l'incontro.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione che censurano la motivazione di merito per illogicità o contraddittorietà è necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti e le prove che si intendono valorizzare: altrimenti il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • Quando la Corte annulla per vizio di valutazione del pericolo concreto, rinvia il giudizio a un diverso giudice per preservare l'imparzialità del nuovo esame.
  • Per reati che richiedono l'identificazione del singolo agente (es. art. 6‑bis), la responsabilità personale richiede prova chiara e documentata dell'identità e della condotta; contestazioni basate su generiche affermazioni senza documentazione probatoria rischiano di essere respinte o dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.