Ordinanza n. 1956/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di reiezione di domande di Cassa Integrazione Ordinaria, rigetti delle istanze di riesame e revisione e comunicazione di nullità della ricevuta del ricorso amministrativo
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento dell'INPS che ha respinto la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria relativa al periodo dal 22 settembre 2025 al 21 dicembre 2025, nonché i successivi rigetti del riesame e del ricorso amministrativo, contestando inoltre la qualificazione come nulla della ricevuta relativa al ricorso amministrativo. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto di una ulteriore domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, la relativa comunicazione e il rigetto dell'istanza di revisione, nella quale la società si era dichiarata disponibile a rilasciare una garanzia fideiussoria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al deposito, in deroga alle regole ordinarie del processo amministrativo telematico, di cinque file video in formato mp4 e ha chiesto il rinvio dell'udienza per consentire la notificazione dei motivi aggiunti e il rispetto dei termini a difesa.
La decisione
Il TAR ha autorizzato il deposito dei cinque file video su supporto informatico, mediante chiavetta USB da depositare in Segreteria, subordinatamente alla verifica della sicurezza e della compatibilità del materiale con il sistema informativo della Giustizia amministrativa. Ha prescritto che il supporto contenesse l'analitica indicizzazione e l'adeguata intitolazione dei file, nonché l'attestazione di conformità agli originali e l'indicazione della fonte. La Segreteria è stata onerata di verificare anche la possibilità del caricamento diretto nel fascicolo informatico. Il Collegio non ha deciso il merito delle impugnazioni e ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026, per consentire la notificazione dei motivi aggiunti e il rispetto dei termini a difesa. L'ordinanza richiama inoltre la precedente ordinanza cautelare del TAR, sfavorevole alla ricorrente, riformata dal CGARS con accoglimento della misura cautelare, senza definire nel merito le questioni sostanziali.
Norme richiamate
art. 9, comma 8, allegato 1, decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025
Nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti, previa verifica, ove necessario, della sicurezza e compatibilità del materiale informatico che si intende depositare con il sistema informativo della Giustizia amministrativa, da svolgersi a cura della segreteria, con il supporto del personale tecnico informatico. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea o digitale nell’indice del fascicolo.
La disposizione consente al giudice di autorizzare, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche che impediscano il deposito telematico ordinario, il deposito di singoli documenti su supporto informatico, previa verifica della sicurezza e compatibilità del materiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può autorizzare il deposito di singoli atti o documenti su supporto informatico diverso dal deposito telematico ordinario quando ricorrano eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive, subordinando l'autorizzazione alla verifica della sicurezza e della compatibilità del materiale con il sistema informativo della Giustizia amministrativa.
- Il deposito di file informatici autorizzato in deroga alle modalità ordinarie deve garantire la verificabilità e l'integrità della documentazione mediante indicizzazione analitica, adeguata denominazione dei file, attestazione di conformità agli originali e indicazione della fonte.
- Quando siano stati proposti motivi aggiunti e debbano ancora essere perfezionate la notificazione e la decorrenza dei termini a difesa, la trattazione del merito deve essere rinviata a un'udienza successiva, così da assicurare il pieno contraddittorio.
Come è indicizzato
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