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Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento – della determinazione dirigenziale n. 590 del 2 settembre 2025 con cui il Comune di Salsomaggiore Terme, su proposta del Responsabile della C.U.C. dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, preso atto e acquisiti “gli allegati verbali dei lavori del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice all’uopo costituiti”, e preso atto “che la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione alla ditta Prandi Andrea di Salsomaggiore Terme (PR)”, ha disposto l’aggiudicazione della “concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande “Terzo Tempo” presso il Complesso Sportivo “Stadio Francani-Palestra Gerini” di Salsomaggiore Terme – CIG N. B7A8598695” in favore della ditta Prandi Andrea; – ove occorra, per quanto di ragione, del verbale n. 2 della seduta riservata del 25 agosto 2025 nella parte in cui la Commissione ha attribuito al concorrente Società Sportiva Dilettantistica Salsomaggiore Calcio S.r.l. il punteggio di 0,00 per il criterio 3b dell’art. 18.1 del disciplinare di gara e nella parte in cui ha attribuito il punteggio di 6 alla ditta Prandi Andrea per il criterio n. 4 dell’art.18.1 del disciplinare di gara; - ove occorra, per quanto di ragione, del verbale n. 3 della seduta pubblica del 25 agosto 2025 nel corso della quale la Commissione, inseriti a sistema i punteggi assegnati a ciascun concorrente nella precedente seduta riservata, nonché aperte le buste economiche e assegnati i relativi punteggi, ha stilato la graduatoria finale e proposto l’aggiudicazione in favore dell’impresa Prandi Andrea; ……………….e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore dell’odierno ricorrente; ………………con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 C.p.a.; …………….con riserva di chiedere in separato giudizio il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202500517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso un complesso sportivo comunale, nonché i verbali di gara relativi all’attribuzione dei punteggi tecnici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato, con il primo motivo, l’attribuzione di zero punti per il criterio 3.b dell’art. 18.1 del disciplinare, relativo alle precedenti esperienze del personale addetto nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. La Commissione aveva escluso l’esperienza della cuoca indicata dalla ricorrente, maturata presso imprese di ristorazione scolastica non aperte al pubblico, sulla base dei rispettivi codici ATECO e ritenendo valutabili soltanto esperienze presso gestori di pubblici esercizi. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis, difetto di istruttoria, violazione dei principi di massima partecipazione e del risultato, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento e arbitrarietà, sostenendo che l’esperienza nella preparazione degli alimenti fosse analoga e riconducibile al settore indicato dal disciplinare. Ha affermato che l’attribuzione dei dieci punti previsti per oltre dieci anni di esperienza avrebbe determinato il superamento dell’aggiudicataria. Con il secondo motivo ha contestato l’attribuzione all’aggiudicataria di sei punti per il criterio 4 dell’art. 18.1, relativo alle proposte migliorative dei locali, sostenendo che l’offerta fosse in concreto insostenibile per l’assenza di un cuoco o di altra figura professionale addetta alla preparazione degli alimenti.

La decisione

Il Collegio ha respinto il secondo motivo, ritenendo che il criterio 4 riguardasse esclusivamente le caratteristiche dei locali e gli allestimenti necessari per rendere gli spazi idonei alle diverse tipologie di somministrazione, e non le abilitazioni o la composizione del personale proposto dall’offerente. Ha invece accolto il primo motivo. Il criterio 3.b del disciplinare faceva riferimento all’esperienza presso imprese esercenti attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, senza limitarla espressamente ai gestori di pubblici esercizi. La Commissione non poteva quindi introdurre, mediante il riferimento ai codici ATECO, una restrizione non prevista dalla lex specialis. L’esperienza maturata nella preparazione dei pasti presso mense scolastiche è stata ritenuta analoga e riconducibile al medesimo settore professionale, poiché rileva la concreta funzione svolta dal personale e la sua attitudine all’esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, non l’identità dell’attività economica del precedente datore di lavoro. Anche il quadro normativo richiamato non imponeva di circoscrivere la nozione di somministrazione alle sole attività aperte al pubblico. Poiché il disciplinare prevedeva una formula matematica vincolata e risultava incontestato il superamento dei dieci anni di esperienza utile, il punteggio spettante alla ricorrente era automaticamente pari a dieci punti. Con il ricalcolo, la ricorrente conseguiva 91 punti, contro gli 85 dell’aggiudicataria. Il TAR ha quindi annullato in parte qua gli atti di gara e l’aggiudicazione, disponendo l’aggiudicazione in favore della ricorrente, subordinatamente al positivo esito delle verifiche di legge. Non risultando provata la stipulazione del contratto, il giudice non ha disposto sulla declaratoria di inefficacia e sul subentro. Le amministrazioni e la società pubblica resistente sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    Esperienza presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare.

    La clausola non limita l’esperienza valutabile a quella maturata presso pubblici esercizi aperti al pubblico, ma comprende esperienze analoghe di preparazione degli alimenti presso attività non aperte al pubblico.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato è richiamato dalla ricorrente, ma la decisione fonda l’accoglimento principalmente sull’interpretazione della lex specialis e sul divieto di introdurre criteri restrittivi non previsti.

  • art. 71, comma 6, d.lgs. 59/2010

    L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: ...

    La disposizione non circoscrive i requisiti professionali alle sole esperienze maturate presso pubblici esercizi aperti al pubblico.

  • art. 64, comma 1, d.lgs. 59/2010

    L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ...

    La disposizione disciplina specifici procedimenti relativi all’apertura e al trasferimento degli esercizi e non definisce la somministrazione di alimenti e bevande come attività necessariamente riferita a pubblici esercizi.

  • art. 2 l.r. Emilia-Romagna n. 14/2003

    La presente legge disciplina altresì ... le attività di somministrazione di alimenti e bevande ... svolte in locali non aperti al pubblico.

    La disciplina regionale ricomprende anche attività di somministrazione svolte in locali non aperti al pubblico.

  • art. 7 l.r. Emilia-Romagna n. 14/2003

    Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia ...

    Il genus normativo è costituito dalla somministrazione di alimenti e bevande; il riferimento ai pubblici esercizi non esaurisce l’ambito dell’attività.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; il TAR non ha deciso tali domande perché non risultava stipulato il contratto.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis valuta l’esperienza professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande senza limitare espressamente l’esperienza ai pubblici esercizi aperti al pubblico, la stazione appaltante non può introdurre, mediante il riferimento al codice ATECO o ad altri elementi classificatori, una restrizione ulteriore non prevista dal disciplinare.
  • La nozione di servizio o esperienza analoga non coincide con quella di servizio identico: sono valutabili le esperienze riconducibili al medesimo settore professionale e idonee a dimostrare la concreta capacità di eseguire le prestazioni richieste, mentre possono essere escluse soltanto le esperienze del tutto estranee all’oggetto dell’affidamento.
  • Nella valutazione dell’esperienza del personale addetto alla preparazione degli alimenti, assume rilievo la concreta attività professionale svolta, e non necessariamente la circostanza che il precedente datore di lavoro gestisse un’attività aperta al pubblico.
  • Quando la lex specialis stabilisce una formula matematica vincolata per l’attribuzione del punteggio e sono incontestati i dati necessari per applicarla, il punteggio spettante deve essere attribuito senza ulteriori valutazioni discrezionali della commissione.
  • Un criterio di gara relativo alle migliorie dei locali e degli allestimenti non consente di contestare il punteggio attribuito sulla base della composizione o delle abilitazioni del personale, se tali profili non rientrano nell’oggetto del criterio.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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