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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29046/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per una fattispecie di falsa dichiarazione collegata al d.l. n. 4 del 2019. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, l'assenza di una falsa dichiarazione e quindi l'insussistenza del reato. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo illegittimo o comunque illogico il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le doglianze sul fatto e sulla prova miravano a una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti; quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto congrua la motivazione sul minimo edittale e sul diniego delle attenuanti, fondato su precedenti specifici e sulla mancanza di elementi favorevoli come la restituzione spontanea delle somme percepite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una non consentita rilettura delle fonti di prova, mentre il terzo motivo era infondato perché la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico sia sulla determinazione della pena nel minimo edittale sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019

    Disposizione che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato; dalla decisione emerge che la condotta contestata consisteva in una falsa dichiarazione resa per ottenere un beneficio, specificamente in relazione alla dichiarazione di vivere in un autonomo nucleo familiare.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dalla censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene legittimo il diniego fondato su precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • art. 591 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso presuppone la proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità e privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di alternativa lettura delle prove, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando la sentenza di merito abbia fondato l'affermazione di responsabilità su elementi puntuali e convergenti, la mera riproposizione di deduzioni difensive già esaminate non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito espone una motivazione non illogica basata su elementi negativi concreti, come precedenti penali specifici, e sull'assenza di fattori positivi apprezzabili.
  • La determinazione della pena nel minimo edittale, se adeguatamente motivata, rende infondate censure che si limitino a contestare in astratto il trattamento sanzionatorio senza indicare profili di manifesta illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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