Cassazione Penale, Sentenza n. 7047/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con due sentenze distinte e aveva ricalcolato la pena complessiva. Due censure: 1) violazione dell'art. 81 cod. pen., per presunto errato calcolo della pena continuata; si contestava che la Corte non avrebbe correttamente "scorporato" le continuazioni interne già operate nelle singole sentenze e non avrebbe applicato gli aumenti per i reati satellite sul corretto parametro di base; 2) vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione non avrebbe motivato la determinazione degli aumenti applicati ai singoli reati satellite, rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo ha rigettato la censura: la Corte territoriale ha correttamente operato lo scorporo dei reati e ha tenuto conto della continuazione interna delle singole sentenze, individuando correttamente il reato piu' grave e applicando gli aumenti. Sul secondo motivo ha invece accolto la doglianza: la quantificazione degli aumenti per i reati satellite è stata fornita solo in termini numerici senza esplicitare i criteri e le ragioni che hanno condotto a quelle misure. Perciò l'ordinanza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata al giudice dell'esecuzione in diversa composizione perché ridetermini la pena motivando compiutamente gli aumenti per ciascun reato satellite, secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha comunque disposto il rinvio per la carenza motivazionale).
Norme richiamate
articolo 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione tra più delitti; la Corte interpreta che, in sede esecutiva, il giudice debba scorporare i reati unificati nelle singole sentenze, individuare il reato piu' grave e applicare autonomi aumenti per i reati-satellite, compresi quelli gia' riuniti in continuazione nella singola decisione.
articolo 132 cod. pen.
Fissa i principi generali sulla determinazione della pena; la sentenza richiama l'obbligo del giudice di esercitare il potere discrezionale secondo i parametri di questa norma e di motivare la scelta della pena-base e degli aumenti.
articolo 133 cod. pen.
Indica i criteri di commisurazione della pena; la Corte sottolinea che gli aumenti per i reati-satellite devono essere motivati alla luce dei criteri di proporzionalita', offensivita' del fatto e di personalizzazione della pena previsti da questa norma.
articolo 671 cod. proc. pen.
Norma la competenza per il procedimento esecutivo relativo alla continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse; qui è il titolo dell'impugnazione con cui Borriello ha adito la Corte d'appello di Napoli.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (piu' pronunce richiamate, es. Sez. 1 n.17948/2024, Sez. U n.47127/2021)
La Corte richiama l'orientamento consolidato che impone lo scorporo dei reati e l'obbligo motivazionale del giudice dell'esecuzione circa la quantificazione degli aumenti per i reati-satellite, non essendo sufficiente il mero rispetto del limite legale (triplo della pena-base).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando ricalcola la pena per reati continuati giudicati con sentenze separate, deve prima scorporare tutti i reati unificati nelle singole decisioni e individuare il reato piu' grave come base del nuovo calcolo.
- Sugli altri reati (satellite) devono essere applicati aumenti autonomi, anche quando quegli stessi reati erano gia' stati riuniti in continuazione nella decisione di primo o secondo grado.
- La quantificazione degli aumenti non puo' essere esposta soltanto in termini numerici: il giudice deve motivare le ragioni giuridiche e i criteri (art. 132 e 133 cod. pen.) che hanno portato alla misura di ciascun aumento, per consentire il controllo in Cassazione.
- Il rispetto del limite legale (es. il limite massimo del triplo della pena-base) non esonera il giudice dall'obbligo motivazionale; occorre un percorso logico-giuridico esplicito.
- In caso di motivazione carente sulla determinazione degli aumenti la decisione va annullata limitatamente alla quantificazione della pena e il giudice dell'esecuzione deve ricalcolare la pena in diversa composizione, tenendo conto dei principi di cui sopra.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6990/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →