Sentenza n. 4474/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. del 6 luglio 2022 e del d.m. 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Bio Medical s.r.l. il 21/2/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Bio Medical s.r.l. il 21/2/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Bio Medical s.r.l. il 27/3/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente relativa alla cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento di quanto dovuto all'amministrazione in base alla normativa sopravvenuta. Non vi è stata quindi una decisione nel merito sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, le determinazioni della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, dando atto di avere saldato quanto dovuto all'amministrazione in applicazione della normativa sopravvenuta richiamata nella memoria.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla definizione della posizione sostanziale della ricorrente mediante il pagamento di quanto dovuto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara e documenta di avere definito la propria posizione sostanziale mediante il pagamento di quanto dovuto in applicazione di una normativa sopravvenuta, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati; le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisa specifiche ragioni legate all'evoluzione della controversia.
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