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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16793/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia riguarda una tettoia realizzata su un giardino condominiale e utilizzata come garage. I comproprietari di alcuni appartamenti hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali del vicino sulla porzione di area occupata dal manufatto e la sua rimozione, sostenendo che la tettoia fosse stata costruita solo tra il dicembre 1996 e il gennaio 1997 e che, quindi, mancasse il possesso ultraventennale necessario all'usucapione. Il convenuto ha resistito eccependo di avere usucapito l'area coperta dalla tettoia, deducendo un uso esclusivo iniziato negli anni 1976/1977 e protrattosi per oltre vent'anni, con manutenzioni e successiva ristrutturazione/sostituzione del manufatto. Il tribunale aveva accolto la tesi dell'usucapione, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, reputando non provata l'usucapione. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione per mancata considerazione dell'istruttoria di primo grado; 2) violazione dei principi in tema di usucapione ventennale; 3) violazione dell'art. 194 c.p.c. per errata interpretazione delle dichiarazioni rese al consulente tecnico nel precedente giudizio possessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia motivazionale radicale, qui insussistente; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il ricorrente non ha indicato alcun principio di diritto violato, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione su un valore decisivo delle dichiarazioni rese al c.t.u., ma su un complessivo apprezzamento probatorio, incluso il fatto che nel 2007 il ricorrente aveva egli stesso collocato la realizzazione del manufatto al 1996/1997. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    come modificato dal d.l. n. 83 del 2012

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo entro il limite del "minimo costituzionale"; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione

  • d.l. n. 83 del 2012

    ha riformato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione richiede la prova del possesso continuato e ultraventennale; la censura non può limitarsi a contestare l'esito della valutazione probatoria senza indicare un errore di diritto

  • art. 194 c.p.c.

    la doglianza sulla consulenza tecnica è infondata quando il ragionamento decisorio non attribuisce alle dichiarazioni al c.t.u. un valore decisivo autonomo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più consentita una censura basata sulla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La doglianza di violazione di legge non può tradursi in una mera richiesta di riesame del merito o della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di appello.
  • Ai fini dell'usucapione, la parte che la eccepisce deve provare in modo rigoroso il possesso continuato, pacifico e ultraventennale del bene o della porzione di bene rivendicata; se il giudice di merito ritiene non raggiunta tale prova, la censura in cassazione deve individuare un reale errore di sussunzione o interpretazione della norma, non limitarsi a contestare il peso delle prove.
  • Le dichiarazioni rese dalla parte in altro procedimento o davanti al consulente tecnico possono costituire un elemento indiziario valutabile nel complessivo quadro probatorio, ma la loro portata va apprezzata in relazione al contenuto dell'intero ragionamento decisorio, non isolatamente.
  • Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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