Cassazione Civile, Ordinanza n. 16793/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia riguarda una tettoia realizzata su un giardino condominiale e utilizzata come garage. I comproprietari di alcuni appartamenti hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali del vicino sulla porzione di area occupata dal manufatto e la sua rimozione, sostenendo che la tettoia fosse stata costruita solo tra il dicembre 1996 e il gennaio 1997 e che, quindi, mancasse il possesso ultraventennale necessario all'usucapione. Il convenuto ha resistito eccependo di avere usucapito l'area coperta dalla tettoia, deducendo un uso esclusivo iniziato negli anni 1976/1977 e protrattosi per oltre vent'anni, con manutenzioni e successiva ristrutturazione/sostituzione del manufatto. Il tribunale aveva accolto la tesi dell'usucapione, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, reputando non provata l'usucapione. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione per mancata considerazione dell'istruttoria di primo grado; 2) violazione dei principi in tema di usucapione ventennale; 3) violazione dell'art. 194 c.p.c. per errata interpretazione delle dichiarazioni rese al consulente tecnico nel precedente giudizio possessorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia motivazionale radicale, qui insussistente; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il ricorrente non ha indicato alcun principio di diritto violato, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione su un valore decisivo delle dichiarazioni rese al c.t.u., ma su un complessivo apprezzamento probatorio, incluso il fatto che nel 2007 il ricorrente aveva egli stesso collocato la realizzazione del manufatto al 1996/1997. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
come modificato dal d.l. n. 83 del 2012
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo entro il limite del "minimo costituzionale"; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione
d.l. n. 83 del 2012
ha riformato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione
art. 1158 c.c.
l'usucapione richiede la prova del possesso continuato e ultraventennale; la censura non può limitarsi a contestare l'esito della valutazione probatoria senza indicare un errore di diritto
art. 194 c.p.c.
la doglianza sulla consulenza tecnica è infondata quando il ragionamento decisorio non attribuisce alle dichiarazioni al c.t.u. un valore decisivo autonomo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più consentita una censura basata sulla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La doglianza di violazione di legge non può tradursi in una mera richiesta di riesame del merito o della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di appello.
- Ai fini dell'usucapione, la parte che la eccepisce deve provare in modo rigoroso il possesso continuato, pacifico e ultraventennale del bene o della porzione di bene rivendicata; se il giudice di merito ritiene non raggiunta tale prova, la censura in cassazione deve individuare un reale errore di sussunzione o interpretazione della norma, non limitarsi a contestare il peso delle prove.
- Le dichiarazioni rese dalla parte in altro procedimento o davanti al consulente tecnico possono costituire un elemento indiziario valutabile nel complessivo quadro probatorio, ma la loro portata va apprezzata in relazione al contenuto dell'intero ragionamento decisorio, non isolatamente.
- Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →