Cassazione Civile, Ordinanza n. 01294/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2014 nei confronti di una persona fisica alla quale l’Ufficio contestava, sulla base di PVC della Guardia di Finanza e di ulteriori segnalazioni e risultanze investigative, l’emersione di proventi illeciti e la conseguente residenza fiscale in Italia, nonostante l’iscrizione all’AIRE e il dedotto trasferimento a Monaco. In primo e secondo grado l’accertamento veniva confermato. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo lamentava violazione dell’art. 2 del TUIR e dell’art. 43 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la residenza estera e avesse mal applicato il criterio della prova contraria idonea a vincere la presunzione di residenza in Italia per i soggetti trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata; con il secondo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, censurando l’omessa o errata valutazione delle prove documentali, tecniche e indiziarie da lui prodotte a dimostrazione della residenza effettiva nel Principato di Monaco fin dal 1991 e, quindi, del difetto di potestà impositiva italiana. Deduceva inoltre che l’archiviazione penale delle notizie di reato avrebbe dovuto incidere sugli elementi indiziari utilizzati in sede tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato la presunzione legale di residenza fiscale in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR per i cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ponendo a carico del contribuente la prova contraria della residenza effettiva all’estero. La censura del ricorrente è stata giudicata, in realtà, come richiesta di un nuovo apprezzamento del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di appello aveva valutato gli elementi addotti dal contribuente e li aveva reputati meramente formali e comunque smentiti da molteplici indizi di fatto che deponevano per la stabile presenza in Italia. È stata infine esclusa rilevanza decisiva dell’archiviazione penale, richiamando il principio secondo cui soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione, nei casi previsti dall’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000, può spiegare efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti materiali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
stabilisce la presunzione legale di residenza in Italia, salvo prova contraria, per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; la prova contraria grava sul contribuente
art. 43 c.c.
richiamato come parametro per la nozione civilistica di residenza e domicilio, ai fini del giudizio sulla residenza fiscale
art. 360 c.p.c.
in cassazione non può essere dedotto un nuovo esame del fatto sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale quando la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel contesto della definizione accelerata e delle conseguenze sanzionatorie per l’inammissibilità
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
fondamento della condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
solo la sentenza irrevocabile di assoluzione, nei casi previsti dalla norma, spiega efficacia di giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti materiali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In presenza della presunzione legale di residenza fiscale prevista per il cittadino italiano trasferito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e sostanziale della residenza effettiva all’estero; meri indici formali o documentali non sono di regola sufficienti.
- La verifica della residenza fiscale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito rimettere in discussione la ponderazione delle prove o chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto l’apparente veste di violazione di legge.
- Il giudice di merito può fondare la propria decisione su un complesso di elementi indiziari ritenuti tra loro concordanti, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
- L’archiviazione penale non equivale a giudicato nel processo tributario; l’efficacia vincolante sui fatti materiali è riconosciuta soltanto alla sentenza irrevocabile di assoluzione nei casi espressamente previsti dalla legge.
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