Sentenza n. 419/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'atto prot. n. 19817 del 04.11.2022 (ordinanza di demolizione e ripristino n. 48/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 55/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”; 2) del verbale di accertamento prot. n. 622/2-1 del 19.10.2016, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto; 3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti; nonché per l'accertamento e per la declaratoria della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bottone Angelo il 24/10/2023: - della nota comunale prot. n. 13249 del 6.7.2023 avente ad oggetto diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria acquisita al prot. n. 3204 del 16.2.2023 per la realizzazione di opere contestate con ordinanza di demolizione 48/E.U./2022 Reg. Gen. n. 55/2022; - del preavviso di diniego ex art. 10 bis prot. n. 11843 del 19.6.2023, ove necessario; - del verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale, ove necessario nonché per la declaratoria ed il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUE presentata in data 15.2.2023, acquisita al prot. n. 3204 del 16.2.2023 e per la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e la conservazione delle opere, secondo quanto richiesto con l'istanza denegata e, in ogni caso, per l’annullamento 1) dell'atto prot. n. 19817 del 04.11.2022 (ordinanza di demolizione e ripristino n. 48/E.U./2022 — Reg. Ord. n. 55/2022), a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Amalfi, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”; 2) del verbale di accertamento prot. n. 622/2-1 del 19.10.2016, redatto a seguito di sopralluogo della Responsabile della P.M. del Comune di Amalfi, non conosciuto; 3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti; nonché per l'accertamento e per la declaratoria della non sottoponibilità dell'abuso contestato all'eventuale procedimento ex art. 31 ed alle sanzioni ivi previste, sia in tema di inottemperanza e conseguente acquisizione gratuita, sia in tema di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bottone Angelo il 14/2/2024: - dell'atto prot. n. 22539 del 22.11.2023 recante “ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001”; - degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, tra cui il verbale del 21.2.2023 di presunta inottemperanza dell'ordinanza di demolizione comunale predisposto dalla Polizia Municipale, ove necessario; nonché per l'accertamento e per la declaratoria di non sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, diniego di permesso di costruire in sanatoria e ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il verbale di accertamento dell’abuso e gli atti connessi, chiedendo anche l’accertamento della non sottoponibilità dell’abuso al procedimento previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e alle relative conseguenze, comprese l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato il diniego definitivo dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, il relativo preavviso di diniego e il verbale di presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione, deducendo l’illegittimità del diniego e la sussistenza dei presupposti per la sanatoria e la conservazione delle opere. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, contestando la sussistenza dei presupposti per la sua irrogazione. Gli atti erano censurati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, non ulteriormente specificati nella sentenza.
La decisione
Nel corso dell’udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo depositato presso il Comune una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Il TAR ha ritenuto che tale dichiarazione, unitamente alla documentazione depositata, integrasse un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso e dei due atti di motivi aggiunti. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudizio è stato dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Il sopravvenuto difetto di interesse, anche dichiarato dalla parte ricorrente, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione di una nuova istanza di sanatoria edilizia è stata considerata dal giudice quale circostanza idonea a determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione delle impugnazioni pendenti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma costituiva il riferimento delle contestate conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara in udienza di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenienza risulta comprovata dagli atti, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza di sanatoria edilizia può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione delle impugnazioni riguardanti l’ordine di demolizione e i provvedimenti sanzionatori collegati, quando il ricorrente dichiari espressamente di non intendere più coltivare il giudizio.
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